ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) deve essere disposto su tutte le...
ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) deve essere disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione
17 Giugno 2019
L’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) deve essere disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle per le quali esiste il rischio dell’effettiva riscossione; ne discende che la destinazione annuale dei canoni di locazione edilizia residenziale pubblica (erp), può essere eseguita per la parte eccedente l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi solo per la parte di proventi effettivamente riscossi nel corso dell’esercizio.
Lo ha stabilito la Corte dei conti, sez. Regionale per la Regione Emilia Romagna, nel parere reso con deliberazione n. 35 del 20 maggio 2019.
Nel caso esaminato, un Comune aveva formulato la richiesta di parere, articolata su due quesiti: a) se la destinazione annuale dei proventi derivanti da canoni di locazione edilizia residenziale pubblica (erp), materia disciplina, in particolare, dall’art. 36 della legge regionale n. 24 del 2001, come modificata dall’art. 28 della legge regionale n. 24 del 2013, dovesse essere eseguita per la parte di ricavi eccedente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, quindi, esclusivamente per la parte di proventi effettivamente riscossi nel corso dell’esercizio; b) se nella nozione di costo di gestione potessero essere inseriti i seguenti oneri relativi a costi generali inerenti l’attività istituzionale in ambito erp: i) costi di gestione della graduatoria di accesso all’erp (comprensivi delle spese di personale, spese per la commissione erp, etc.); ii) i costi per la riscossione coattiva che, in considerazione dell’andamento delle morosità, potevano rappresentare oneri di importo significativo.
La Corte ha evidenziato che, con riferimento al primo quesito, la risposta doveva intendersi nel senso ipotizzato dal Comune richiedente. In base alla disciplina del d.lgs. n. 118/2011, la destinazione annuale dei canoni deve essere effettuata per la parte di ricavi eccedente l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Come noto, infatti, l’art. 3, comma 7, lettera e), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l’altro, “nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)”.
Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione: esso ha la funzione di precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione ed è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla...