Agenti contabili: Nomina, sottoscrizione del conto giudiziale con relativa parificazione
Sezione giurisdizionale del Veneto con Sentenza n. 316/2022
Agenti contabili: Nomina, sottoscrizione del conto giudiziale con relativa parificazione
a cura di Adelia Mazzi
12 Dicembre 2022
La Sezione giurisdizionale del Veneto con Sentenza n. 316/2022 analizza il conto giudiziale di agente contabile alla riscossione (Mod. 21 da DPR n. 194/1996) evidenziando in principio che 'giurisprudenza contabile quanto di quella di legittimità, elementi essenziali e sufficienti perché in capo ad un soggetto possa essere riconosciuta la qualifica di agente contabile sono soltanto il carattere pubblico, tanto dell'ente per il quale tale soggetto agisca quanto del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto o perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (da ultimo Cass. SS.UU, Ord. n. 4314/2020; recentemente, SS.UU. Ord. 29/05/2019, n. 14697; 30/08/2019 n. 21871). Dunque, tutti i soggetti (siano persone fisiche o giuridiche) che hanno “maneggio” di beni o valori o denaro di pertinenza dell’Amministrazione sono assoggettati al giudizio di conto: la mancanza di un provvedimento formale di nomina dell’agente contabile non esonera, infatti, dalla presentazione del conto giudiziale.'
La Corte sottolinea anche la fattispecie di cui all’art.192 reg. cont. St., a termini del quale “per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale”.
Inoltre va a sottoscrivere criticità puntuali:
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contrariamente alla rappresentazione fornita nel conto, la gestione non è si è chiusa entro l’esercizio ed il conto non dovrebbe, quindi, presentare una chiusura in pareggio, ma una scrittura di quadratura includente operazioni di gestione effettuate oltre la chiusura dell’esercizio.
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è stato rilevato che l’attività di riscossione effettuata dall’agente ha ad oggetto distinti proventi (in questo caso: diritti di segreteria e diritti per il rilascio di carte di identità) che, sotto il profilo contabile, hanno un diverso trattamento, tant’è...