Funzionario sempre responsabile per debiti fuori bilancio
Corte dei Conti, Sez. civile, con l’ordinanza 6 settembre 2021, n. 24000.
Funzionario sempre responsabile per debiti fuori bilancio
Il Funzionario dell’Ente coincide con l'organo idoneo a configurare una compiuta manifestazione di volontà dell'ente medesimo di avvalersi del lavoro eseguito.
21 Settembre 2021
Il funzionario che ha effettuato l’ordine per una spesa che non ha copertura finanziaria risulta sempre responsabile verso l’operatore economico che ha eseguito la prestazione.
Infatti, si tratta di applicare la norma di legge che individua nel Direttore dell'Ufficio Tecnico l'organo idoneo a configurare una compiuta manifestazione di volontà dell'ente di avvalersi del lavoro eseguito.
Lo ha chiarito la Corte dei Conti, Sez. civile, con l’ordinanza 6 settembre 2021, n. 24000.
Nel caso esaminato, una Ditta aveva eseguito su richiesta del Direttore dell'Ufficio Tecnico Provinciale lavori indifferibili di manutenzione del piano stradale e, ultimati i lavori, aveva richiesto il pagamento delle opere eseguite all'Amministrazione la quale aveva negato il pagamento stante il provvedimento del Co.re.co. di annullamento della delibera, dichiarata illegittima per ragioni formali e annullata perché adottata oltre il termine di trenta giorni.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di condanna al pagamento per i lavori eseguiti nei confronti del Direttore dell'Ufficio Tecnico, legittimato passivamente in via contrattuale nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nonché dell'Amministrazione, in via surrogatoria, quale beneficiaria dell'utilità delle opere svolte dalla ditta creditrice in virtù dell'arricchimento da essa conseguito relativamente a lavori di somma urgenza per la manutenzione del piano viabile. Il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda avanzata nei confronti di entrambi i convenuti seppure a titolo diverso, in quanto il Direttore aveva approvato e commissionato i lavori ne rispondeva in via contrattuale verso l'impresa che li aveva eseguiti, mentre l'Amministrazione aveva approvato le opere, nonostante l'annullamento della delibera da parte del Co.re.co per ragioni formali dovute all'inosservanza del termine di gg 30 nell'adozione, rimaneva obbligata in via surrogatoria in quanto integrati i requisiti di urgenza per eliminare l'imminente pericolo conseguente alle piogge torrenziali verificatesi e l'avvenuto arricchimento della P.A.
Sull’impugnazione del Direttore la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che la circostanza che i lavori urgenti ed indifferibili commissionati fossero stati successivamente approvati con delibera dell'Amministrazione, non escludeva la condanna del Funzionario al pagamento del corrispettivo per le opere eseguite ma legittimava casomai eventualmente soltanto la domanda di surroga o manleva effettivamente avanzata dal Direttore nei confronti dell'Amministrazione che dai lavori suddetti aveva tratto vantaggio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il Direttore aveva proposto ricorso per Cassazione.
. I giudici hanno affermato che nella fattispecie in esame l'ipotesi ricorrente era quella di opere eseguite in assenza di un atto scritto o autorizzazione proveniente dalla Amministrazione. Infatti la stessa impresa aveva riconosciuto che le opere di somma urgenza per la manutenzione del piano viabile della strada erano state realizzate su incarico del dirigente dell'Ufficio Tecnico.
In tal caso pertanto l'azione di indebito arricchimento non può essere esperita, non tanto per mancanza del requisito ormai non più necessario del riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. quanto piuttosto per mancanza dei presupposti di residualità e sussidiarietà dell'azione di cui all'art. 2041 cc, in quanto l'impresa, come in effetti aveva fatto, doveva piuttosto esperire l'azione nei confronti del funzionario che aveva impartito disposizioni nulle ai sensi dell'art. 23 decreto legge nr.66 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge 144/1989, poi riprodotto nell 1 art.35 del d.lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995 ed oggi rifluito nell'art.191 del d.lgs.n. 267/2000.
La previsione normativa richiamata ha previsto un innovativo sistema di imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili al fine di scoraggiare erogazioni di pubblico denaro contra legem ed ha adottato lo strumento della responsabilità personale di chi ha disposto la spesa in violazione delle norme sugli impegni di spesa e sulla copertura finanziaria di cui all'art. 55 comma 5 legge 8/6/90 n r. 142.
La nuova norma, quale applicazione particolare del principio generale di responsabilità dei pubblici funzionari sancito dall'art.28 della Costituzione costituisce dunque fonte di obbligazioni dirette tra privato ed organo o pubblico dipendente dovendosi per l'effetto ritenere concessa al primo l'azione nei confronti del secondo per l'adempimento del contratto e restando con ciò esclusa l'esperibilità dell'azione generale di indebito arricchimento ex art. 2041 cc in considerazione del suo carattere sussidiario. A fronte di una responsabilità diretta del funzionario o dell'Amministratore verso il fornitore o il prestatore con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente, deve essere esclusa sostanzialmente la possibilità giuridica, per il prestatore di beni e servizi o per l'esecutore di lavori di somma urgenza, di esperire nei confronti del Comune azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione, ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa.
La circostanza che poi i lavori urgenti commissionati dal Direttore quale responsabile dell'Ufficio Tecnico Provinciale fossero stati successivamente approvati con delibera dell'Amministrazione, dichiarata poi illegittima per ragioni formali, e cioè annullata dal Co.re.co . perché adottata oltre il termine di trenta giorni, non esclude la condanna del Funzionario al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti ma legittima casomai eventualmente soltanto la domanda di surroga o manleva effettivamente avanzata dal Direttore nei confronti dell'Amministrazione che dai lavori suddetti ha tratto vantaggio.
Pertanto nel caso di specie non si trattava di una responsabilità di tipo oggettivo come affermava il ricorrente quanto piuttosto di applicare la norma di legge che individua nel Direttore dell'Ufficio Tecnico Provinciale l'organo idoneo a configurare una compiuta manifestazione di volontà dell'ente di avvalersi del lavoro eseguito.
Ordinanza Corte di Cassazione Sezione civile 6/9/2021 n. 24000
L'azione del funzionario verso l'Ente per il debito fuori bilancio non lo esime dal pagamento al fornitore
FATTI DI CAUSA
La ditta (omissis) (omissis) impresa individuale aveva eseguito su richiesta del Direttore dell'Ufficio tecnico provinciale di Catanzaro Ing. (omissis) (omissis) lavori indifferibili di manutenzione del piano stradale della strada provinciale di collegamento tra la SS 19, Maida Stazione, l'innesto cn la SS 280 e Vena di Maida approvati dall'Amministrazione Provinciale con delibera 3583 del 27/12/1991 e, ultimati i lavori, aveva richiesto il pagamento delle opere eseguite all'Amministrazione Provinciale la quale rifiutò il pagamento stante il provvedimento del Co.re.co . di annullamento della delibera 3583 del 27/12/1991, dichiarata illegittima per ragioni formali e annullata perché adottata oltre il termine di trenta giorni.
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza nr. 308 in data 26/3/2007 accolse la domanda di condanna al pagamento della somma di C 6.131,64 oltre interessi e rivalutazione quale corrispettivo per lavori eseguiti dalla ditta Pietro (omissis) avanzata nei confronti del Direttore dell'Ufficio tecnico provinciale di Catanzaro Ing. (omissis) (omissis), legittimato passivamente in via contrattuale nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico, nonché dell'Amministrazione Provinciale, in via surrogatoria, quale
beneficiaria dell'utilità delle opere svolte dalla ditta creditrice in virtù dell'arricchimento da essa conseguito relativamente a lavori di somma urgenza per la manutenzione del piano viabile. Il Tribunale ritenne fondata la domanda avanzata nei confronti di
entrambi i convenuti seppure a titolo diverso, in quanto il (omissis) che aveva approvato e commissionato i lavori ne rispondeva in via contrattuale verso l'impresa che li aveva eseguiti, mentre...