IL CORRETTO UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ SUL FONDO DI ROTAZIONE
anticipazioni di liquidità previste dall’art. 243-ter Tuel
IL CORRETTO UTILIZZO DELL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ SUL FONDO DI ROTAZIONE
23 Novembre 2020
Il Comune che, nell’ambito di una procedura di riequilibrio, riceve un’anticipazione di liquidità a valere sul fondo rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, è tenuto a restituire la medesima secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore, non potendosi avvalere del più diluito sistema di restituzione previsto per le diverse anticipazioni di cui al D.L. n. 35/2013, assoggettate a diverse regole di contabilizzazione e restituzione.
L’art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 non può quindi essere applicato alle anticipazioni di liquidità previste dall’art. 243-ter Tuel.
Lo ha stabilito la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lazio, nella pronuncia n. 99/2020.
La Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 243-ter, comma 2, del TUEL, la restituzione dell’anticipazione ricevuta deve avvenire entro 10 anni dalla sua erogazione che, generalmente, avviene nella fase iniziale del piano di riequilibrio.
Tanto evidenziato, il Collegio ha ritenuto che l’applicabilità dell’art. 39–ter al rimborso di una parte dell’anticipazione acquisita dal fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, non possa ritenersi conforme alle vigenti norme contabili e ai principi generali dalle stesse desumibili, difettando, nel caso di specie, il presupposto fondamentale per l’applicabilità dell’art. 39-ter, concessa ai Comuni in riferimento alle sole anticipazioni di liquidità previste dal D.L. n. 35/2013 e alle anticipazioni previste dall’243-quinquies, del TUEL.
Il Comune istante, inoltre, non ha fatto utilizzo del FAL nel FCDE, ai sensi dell’abrogato art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015.
La Corte ha precisato che la...