LA CORRETTA COPERTURA FINANZIARIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO
Si tratta del parere espresso con deliberazione n. 317 del 7 novembre 2019, a cura della sez...
LA CORRETTA COPERTURA FINANZIARIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO
Con la recente pronuncia la Corte dei conti si è espressa in merito alla corretta copertura finanziaria del trasporto scolastico.
02 Dicembre 2019
Con la recente pronuncia la Corte dei conti si è espressa in merito alla corretta copertura finanziaria del trasporto scolastico.
Si tratta del parere espresso con deliberazione n. 317 del 7 novembre 2019, a cura della sez. regionale per il Veneto.
Nel caso esaminato, posto che i viaggiatori sono individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li lega al soggetto che predispone ed organizza il servizio, è stato chiesto di statuire se il trasporto scolastico dovrebbe conseguentemente configurarsi quale servizio a domanda individuale, da cui secondo il richiedente discenderebbe la possibilità per il Comune di farsi carico del costo sottostante.
La Corte ha preliminarmente chiarita la nozione di servizio a domanda individuale, i quali devono intendersi quauli attività gestite direttamente dall'ente, che siano attuate non per obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, in virtù della definizione fornita dal decreto ministeriale 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, che autorizzava i predetti Ministeri ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individuasse esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
Cosicché il decreto in esame, oltre a fornire la definizione di cui sopra, ha individuato categorie dei servizi pubblici a domanda individuale inserendoli in apposito elenco.
La qualificazione di servizio pubblico a domanda individuale implica la predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi da finanziarsi da tariffe o contribuzioni, in forza dell’art. 6 del d.l. 55/1983 sopra richiamato, il quale stabilisce che: “1. Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale […] che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 2. Con lo stesso atto vengono 5 determinate le tariffe e le contribuzioni”.
In generale e per tutti servizi pubblici, ancorché non definibili “a domanda individuale”, rileva la disciplina di cui l’art. 117 TUEL, in base alla quale: “1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato. 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. 3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici”.
Pertanto, fermo restando che il servizio pubblico deve avvenire in equilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 117 TUEL...