LE NORME RELATIVE AI VINCOLI DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CESPITI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE NON TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI
non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili...
LE NORME RELATIVE AI VINCOLI DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI CESPITI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE NON TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI
(art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013)
30 Aprile 2020
Le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile (art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013) non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive
Lo ha stabilito la Corte dei conti sez. di controllo per la Regione Lombardia, nella Delibera n. 24 del 19 febbraio 2020.
La questione trae origine dal quesito posto da un Comune, il quale risultava proprietario di una significativa porzione della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale, oggetto di concessione a favore di una Società in forza di apposita convenzione.
Nelle more dell’aggiudicazione della gara d’ambito per l’affidamento del servizio il Comune stava valutando la possibilità e l’opportunità di alienare la rete di proprietà.
Per la suddetta finalità, l’Ente aveva proceduto a modificare il regolamento in materia di alienazioni patrimoniali, inserendo la specifica casistica del bene in questione (patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico); parallelamente, il bene era stato inserito nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali di cui all’art. 55 del D.L. n. 112/2008.
In ragione della qualificazione giuridica del bene da alienare come patrimonio “indisponibile”, formulava i seguenti quesiti:
1) se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
2) se trovi applicazione, in via analogica, la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.
La Corte ha preliminarmente richiamato il quadro normativo che disciplina la materia oggetto dei quesiti.
Come è noto l’art 58 del d.l.112/2008 convertito nella legge 133/2008 ha disposto, fra l’altro, per i comuni l’obbligo di procedere con deliberazione dell’organo di governo alla redazione di un elenco di beni appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sulla scorta di tale elenco viene redatto il piano di alienazione dei beni immobili che costituisce un allegato al bilancio.
Il suddetto art 58 statuisce:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonchè di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e...