LE SOMME RISCOSSE A SEGUITO DI CONTRAVVENZIONI ED IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
Incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate...
LE SOMME RISCOSSE A SEGUITO DI CONTRAVVENZIONI ED IL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
Incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro
09 Dicembre 2019
Nel caso esaminato, un Comune aveva chiesto un parere in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada ex art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativa assoggettabilità ai vincoli di finanza pubblica posti dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Il Comune, in via preliminare, aveva richiamato la deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG nella quale la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti aveva enunciato il seguente principio di diritto: “I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.
Ciò posto, il Comune segnalava alcune problematiche riscontrate nella fase applicativa del suddetto principio.
E’ stato rilevato, in particolare, come “i valori delle somme effettivamente riscosse a titolo di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ex art. 208 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. potranno essere noti solamente alla conclusione dell’esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere costituito entro la fine dell’anno di riferimento, pena l’impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse”. Nella prospettiva dell’istante, “tale discordanza temporale impedirebbe all’Ente di rendere concretamente applicabile il beneficio della deroga al limite ex art. 23 comma 2, del d.lgs. 75/2017 riconosciuta dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG”. Conseguentemente il Comune chiedeva alla Sezione se fosse possibile procedere a computare nel fondo risorse decentrate dell’anno corrente, le quote dei proventi contravvenzionali risultanti eccedenti in forma differita, ossia utilizzando le somme effettivamente accertate a bilancio consuntivo quale differenza tra l’anno 2017 e il 2018 (ultimi consuntivi approvati) per l’anno 2019 e così di seguito negli anni successivi, dato atto dell’impossibilità di calcolare nel corso dell’esercizio e comunque prima della costituzione del fondo i proventi effettivamente riscossi, tenuto conto che tale incremento da utilizzare per il potenziamento dei servizi di sicurezza urbana e stradale deve necessariamente essere certo e certificabile.
Al fine di riscontrare l’istanza in discorso, la Corte ha evidenziato che occorre muovere dalla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2019/QMIG in cui il Collegio, pronunciandosi sulla questione ha avuto modo di approfondire natura e disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del Codice della strada destinabili - ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - al “Fondo risorse decentrate” per gli incentivi monetari da corrispondere al personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, rilevando, anzitutto, come essi non possano essere utilizzati ad integrazione del fondo per il lavoro straordinario. Per quanto qui maggiormente rileva, la pronuncia ha affermato che i predetti proventi sono, di norma, altresì soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale, riproducendo analoghe formulazioni di previgenti norme di coordinamento della finanza pubblica, sancisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Sono state enucleate dalla giurisprudenza contabile alcune caratteristiche utili ad escludere dal predetto vincolo di spesa una serie di emolumenti economici accessori (si pensi ai compensi spettanti agli avvocati dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, ai diritti di rogito percepiti dai segretari comunali, agli incentivi per funzioni “tecniche” etc.) accomunati dalla concorrenza di taluni presupposti (fonte in specifica disposizione di legge, predeterminata categoria di dipendenti, auto-finanziamento dell’emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo).
Inoltre, detti emolumenti accessori risultano, per loro natura, variabili nel tempo e, come tali, meno suscettibili di essere soggetti ad un vincolo di finanza pubblica che ha come parametro di riferimento un predeterminato anno base e dalla cui applicazione deriverebbero, conseguentemente, per i dipendenti degli enti locali, effetti favorevoli o penalizzanti in modo del tutto casuale. Escludendo la possibilità che, nel caso di specie, possano ricorrere le suddette caratteristiche, la Sezione delle autonomie, nella succitata deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG, ha ritenuto che i proventi previsti dal citato art. 208 rientrino nell’ambito del divieto posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, “in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o ad un risparmio di spesa) imputabile ad una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio”.
Ad escludere la necessità, in tale fattispecie, di una deroga al vincolo di finanza pubblica è anche la circostanza per cui, laddove il personale “non potesse essere remunerato per via del raggiungimento del limite di spesa di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017, le disposizioni di cui all’art. 208 non rimarrebbero inattuate, potendo i proventi delle sanzioni essere comunque destinati verso le molteplici altre finalità previste dalla norma”. Alla luce degli approdi raggiunti in materia, la Sezione delle autonomie ha osservato che “le uniche deroghe compatibili con la portata onnicomprensiva del vincolo di spesa sono quelle fondate sulla finalità della norma, per cui è necessario valutare se la disposizione che individua una tipologia di risorse destinate alla parte variabile del trattamento accessorio incentivi le politiche di sviluppo della produttività individuale con incarichi particolari ed aggiuntivi (rispetto alle ordinarie mansioni lavorative) non incidenti sugli equilibri di bilancio dell’ente, o consenta, comunque, di remunerare detti...