RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE : VIETATE LE SCORCIATOIE PER PAGARE SUBITO.
RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE : VIETATE LE SCORCIATOIE PER PAGARE SUBITO.
La Cdc Sezione Autonomie del 2019 ha chiarito bene: meglio attenersi alle indicazioni.
17 Giugno 2021
00 - L’EVENIENZA DEBITO FUORI BILANCIO: NOZIONE/INQUADRAMENTO – TIPOLOGIE.
La prima ‘evenienza di spesa anomala’ tipizzata dal Legsilatore nella cd. gestione del bilancio - in senso lato ed atecnico - di un Ente Locale che viene in mente a qualunque candidato di concorso pubblico alla domanda ‘Mi parli del riconoscimento del debito fuori bilancio’ è quella della SENTENZA ESECUTIVA. Cioè un bel giorno l’Ente Locale si vede notificare da un ricorrente e/o resistente in sede giurisdizionale una sentenza: poteva aspettarselo e magari il Bilancio/PEG dell’Ente ha anche una posta di spesa già pronta e capiente per far fronte a tale evenienza, ci si auspica debitamente segnalata dal Dirigente/Funzionario che gestisce il contenzioso in sede di stesura del Bilancio di previsione.
L’art. 194 comma 1 lett. a) del TUAL è inequivoco:
Articolo 194
Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.
1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 (((= “comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno”))), o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (…).
Giova ricordare all’uopo che non rilevano per tale articolo tutte le spese effettuate da un Dirigente/Funzionario di EL ovvero subite dall’Ente Locale quale quella suddetta, senza il preventivo atto amministrativo-contabile di impegno di spesa e per ciò generanti debiti ‘fuori bilancio’ - perché fuori dal ciclo ordinario delle varie “Fasi della spesa” così definite in qualunque manuale di studio; la prima è l’Impegno di spesa ex art. 191 (o meglio: prima ancora è meglio che ci sia la Prenotazione dell’impegno di spesa implicitamente ricavabile dall’art. 192 disciplinante la NECESSARIA DETERMINA A CONTRARRE, anche se poi detto articolo non menziona tale pre-fase!), ma esse sono solo
> quelle indicate dall’art. 194 , comma 1 [lettere: da a) ad e) = 5 casi] del TUAL;
> (fuori sede art. 194) quella ex art. 193 comma 3 sempre TUAL che è e resta un debito fuori bilancio anche se particolare*** (per ‘lavori pubblici di somma urgenza’ di cui si ricorda bene il Legislatore delegato del D.Lgs. 50/2016 allorchè all’art. 163 così scrive al comma 4 “4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede (((straordinariamente ex post))) alla (((2))) copertura della spesa e alla (((1))) approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalita' previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.”).
***Invero si ricorda che la lettera e) del comma 1 art. 194 recita: “e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.” dove l’inciso “in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3” sta a significare FUORI DEI CASI/MODI CONSENTITI DI CUI AI COMMI ...TRA CUI IL COMMA 3 dell’art. 191 che dispone giustamente la seguente deroga a tutela della pubblica incolumità:
“3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare”.
Praticamente, qualora non fosse chiaro, nell’ipotesi dei lavori di somma urgenza il presupposto per la riconoscibilità della legittimità dei debiti fuori bilancio esplicitato dall’art. 194 (comma 1 lettera e) “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente” è ritenuto sussistente ex lege, mentre nei restanti casi della lettera e) deve essere accertato dal Consiglio in sede di delibera.
Lo stesso dicasi per la legittimità della spesa che l’Ente deve sostenere per coprire il debito sopravvenuto (extra ciclo spesa del Bilancio) a causa di una sentenza esecutiva: qui la legittimità è data dal Giudice che ha formato il titolo esecutivo.
I restanti casi di debiti fuori bilancio riconoscibili, nei limiti delle disponibilità del Bilancio che deve essere all’uopo ‘assestato’, sono quelli tassativi delle lettere b), c) e d) del comma 1 art. 194:
“b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali:
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;”
E cosa succede in generale ed in astratto se è stata contratta una obbligazione onerosa da parte del Dirigente/Funzionario ordinante senza previo impegno di spesa? Ce lo dice il comma 4 sempre dell’art. 191:
“4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e ), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Insomma, viene meno il cd. rapporto di immedesimazione organica tale per cui il legittimo agente/acquirente
01 – VIETATO FARE I ‘FURBETTI DEL BILANCIO’ IN CASO DI SENTENZE ESECUTIVE (CdC Sezione Autonomie – delibera n. 27/2019).
Orbene, come detto sopra, per l’evenienza del debito da ‘sentenza esecutiva’ anche solo per il pagamento della soccombenza per le spese di lite accollate dall’AGO/AGA...