Schema di atto per individuazione delle attività indifferibili da rendersi in presenza
art. 1, comma 1, punto 6) del d.PCM 11 marzo 2020
Schema di atto per individuazione delle attività indifferibili da rendersi in presenza
art. 1, comma 1, punto 6) del d.PCM 11 marzo 2020
13 Marzo 2020
Comune di ……………………
Prot. gen. N. 000/2020
Il Sindaco
Premesso:
- che l’art. 50, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell’Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;
Premesso:
- che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;
- che l’art. 1 del d.l. n. 6/2020, conv. in l. n. 13/2020, stabilisce che:
a) “allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso d.l.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica” (comma 1);
b) che “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
(…)
k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
(..)
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3” (comma 2);
- che l’art. 2 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che “le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”;
- che l’art. 3 dello stesso d.l. n. 6/2020 stabilisce che “le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”;
- che l’art. 35 del successivo d.l. n. 9/2020 stabilisce che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- che in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento:
a) il d.P.C.M. 8 marzo 2020, che ha stabilito specifiche misure per una serie di aree del territorio nazionale, prevedendo in particolare all’art. 1, comma 1, lett. e) che “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”;
b) il d.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l’estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
c) il d.P.C.M. 11 marzo 2020, che:
c.1.) all’art. 1, stabilisce un’ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, prevedendo al comma 1, punto 6 che “fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;
c.2.) all’art. 2 che le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020;
Tenuto conto:
- che la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2010 del 12 marzo 2020 precisa che:
a) le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
b) le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna;
c) in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;
Considerato:
- che in relazione all’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 è necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;
- che, in relazione all’individuazione di tali attività è possibile assumere a parziale riferimento:
a) la classificazione dei servizi pubblici essenziali definita dall’art. 1 della legge n. 146/1990 come specificata dall’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002, come integrato dall’accordo dell’8 marzo 2016;
b) la classificazione dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane stabilita dal d.m. Interno 28 maggio 1993;
- che l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza si configura come presupposto necessario per gli atti di organizzazione relativi all’applicazione del lavoro agile e incide temporaneamente sull’assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macro-organizzazione;
- che, sulla base dell’attuale organigramma e funzionigramma dell’Amministrazione Comunale, adottato con deliberazione della Giunta n. 000 del 00.00.0000, l’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza:
a) riguarda i servizi pubblici e i servizi strumentali (afferenti al funzionamento dell’Amministrazione) che richiedono attività da svolgersi nelle sedi comunali e nel territorio del comune necessariamente mediante l’impiego di persone e mezzi, pertanto non sostituibili da soluzioni organizzative supportabili mediante strumenti informatici o riconducibili a lavoro a distanza;
b) riguarda servizi e attività che possono essere subordinati a verifiche preliminari del necessario sviluppo dei processi nei quali devono essere svolte (come ad esempio le attività di verifica del direttore dei lavori in un cantiere);
- che alcune attività individuate come indifferibili da rendere in presenza potranno essere realizzate mediante modalità di lavoro agile, quando siano sperimentate soluzioni che consentano il loro sviluppo attraverso a distanza mediante strumenti informatici;
- che le attività individuate come indifferibili da rendere in presenza dovranno essere svolte dai dipendenti dell’Amministrazione nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 indicate nei suindicati decreti;
Visto l’art. 00 dello Statuto comunale, relativo ai poteri del Sindaco quale capo dell’Amministrazione;
Visto l’art. 00 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, relativo ai poteri del Sindaco in relazione all’adozione di atti di organizzazione;
decreta
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del d.P.C.M. 11 marzo 2020 sono individuate, nella tabella seguente, le attività indifferibili che devono essere rese in presenza da personale del Comune, in base alle condizioni e secondo le modalità per ciascuna specificate:
Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI) |
Attività indifferibili da rendere in presenza |
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