ECONOMICITÀ E L'EFFICACIA DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE – LA CORTE DEI CONTI PUÒ SINDACARE
ECONOMICITÀ E L'EFFICACIA DELLE SCELTE AMMINISTRATIVE – LA CORTE DEI CONTI PUÒ SINDACARE
12 Novembre 2020
È infondata la questione di difetto di giurisdizione in relazione al preteso sindacato della Corte dei conti su scelte discrezionali della pubblica amministrazione, avendo esso riguardato non le scelte proprie del potere discrezionale, ma l'uso del potere in modo non conforme al dovere di diligente cura degli interessi dell'ente, e quindi causativo di un pregiudizio diretto al patrimonio dell'ente medesimo sotto il profilo del mancato introito di canoni concessori. Lo declama l'Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22811 dellaCorte di cassazione - Sezioni unite civili.
La Corte dei conti ha il potere di sindacare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, i quali devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia [art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)]: criteri che assumono rilevanza sul piano non già della mera opportunità, ma della legittimità dell'azione amministrativa, consentendo, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente e permettere la verifica della completezza dell'istruttoria, della non...