MANCATO UTILIZZO DI UN BENE IMMOBILE IDONEO ALL'USO PROGRAMMATO
sentenza n. 79/2021 della Corte dei Conti III Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello
MANCATO UTILIZZO DI UN BENE IMMOBILE IDONEO ALL'USO PROGRAMMATO
a cura di Adelia Mazzi
29 Marzo 2021
La sentenza n. 79/2021 della Corte dei Conti III Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello si centra sulla fenomenologia delle figure di danno erariale conseguente a patologie gestionali che si verificano nell’utilizzo dei c.d. ‘presidi dell’economia convenzionata’ (ossia, in generale, la concessione di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: v. art. 12 l. n. 241 del 1990 e s.m.i.), che assume, nella quasi totalità dei casi, due forme di manifestazione, in ragione della attualizzazione e concretizzazione in termini di effettiva lesività di due tipi di rischio amministrativo:
1- Una prima figura di danno si colloca nella fase genetica e consegue ad una anomalia gestionale concernente il procedimento di assegnazione delle risorse: ne consegue un illecito di tipo istantaneo, la cui condotta può assumere un carattere commissivo od omissivo (mancata verifica dei requisiti per l’erogazione), costituito da una spesa ingiusta, che sottrae illico et immediate le risorse ad impieghi alternativi leciti, cagionando così anche un ‘costo opportunità’ che la comunità non doveva sostenere.
2- Una seconda figura di danno intercetta la dimensione più tipicamente funzionale del finanziamento, che riguarda il reale conseguimento del vincolo costituzionale (art. 53, Cost.) che destina le risorse drenate dalla fiscalità generale a coprire ‘spese pubbliche’.
In questo caso, la lesione degli interessi finanziari della collettività, e quindi il danno erariale, è l’effetto del mancato conseguimento delle utilità di interesse generale che, attraverso la spendita delle risorse pubbliche, l'amministrazione programma di conseguire per la cura e realizzazione dell'interesse pubblico intestatole.
L’ipotesi in esame concerne la gestione di un finanziamento pubblico che si articola in due momenti essenziali:
a- ristrutturare un immobile
b- destinare l'immobile, per venti anni dalla sua ultimazione, a Centro con connessi servizi ricettivi, ricreativi e culturali.
L’immobile risulta esser stato correttamente ristrutturato e disponibile ma non risulta aver ricevuto quel vincolo di destinazione per il quale era stato erogato il finanziamento.
In tale prospettiva, il programma del finanziamento prevedeva, quindi, che la comunità amministrata avrebbe percepito nel tempo un’utilità per i venti anni nei quali sarebbe rimasto il vincolo di destinazione impresso all’immobile.
In tale contesto, allora, la spesa sostenuta per il finanziamento, che avrebbe dovuto determinare l’utilità per la comunità di avere un centro culturalenon ha conseguito le proprie finalità, rivelandosi quindi inutile.
I fatti di causa descrivono un’ipotesi di danno da mancato utilizzo di un bene immobile idoneo all’uso programmato (fattispecie non sovrapponibile, sul piano strutturale e funzionale a quella decisa dalla giurisprudenza richiamata a pagg. 34 – 35 dell’impugnata sentenza...