RECENTI FAQ DELLA RGS/ARCONET
RECENTI FAQ DELLA RGS/ARCONET
a cura di Adelia Mazzi
04 Marzo 2021
Il sito Faq della RGS/ARCONET offre osservazioni interessati la n 45:
n. 45
Ultimo aggiornamento 18 febbraio 2021
La voce dello Stato patrimoniale PAIIc “Riserve da permessi di costruire” comprende anche i permessi da costruire che hanno finanziato opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile?
A seguito dell’inserimento, nello Stato patrimoniale degli enti territoriali, della voce PAIId riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, la voce PAIIc “Riserve da permessi di costruire” non riguarda le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.
I comuni che non hanno ancora provveduto, sono invitati a riclassificare le riserve riguardanti le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile dalla voce PAIIc alla voce PAIId, e a verificare se le due riserve presentano duplicazioni In tal caso la voce PAIIc deve essere ridotta incrementando le altre riserve disponibili del patrimonio netto migliorando, prioritariamente, le riserve che presentano importi negativi.
Come evidenziato dall'allegato All-4-3-Principio-applicato-contabilita-economico-patrimoniale-var: Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 , che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell’attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:
“riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell’attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell’ammortamento e dell’acquisizione di nuovi beni.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all’articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come ”beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall’ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell’ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all’ammortamento di competenza dell’esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall’ammortamento.