Congedo straordinario ai figli dei disabili non conviventi al momento della domanda
L'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è stato giudicato per la...
Congedo straordinario ai figli dei disabili non conviventi al momento della domanda
08 Aprile 2019
L'articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è stato giudicato per la quinta volta incostituzionale. La norma in esame prevede che il coniuge convivente di un familiare con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000 n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
La norma oggi consente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, che il diritto a fruire del congedo spetti al padre o alla madre anche adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, il diritto a fruire del congedo spetta a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, il diritto a fruire del congedo spetti a uno dei fratelli o sorelle conviventi.
La sentenza n. 232 del 7 novembre – 7 dicembre 2018 n. 232, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Prima serie speciale – n. 49 del 12 dicembre 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che – al momento della presentazione della richiesta del congedo – ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente si instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.
Con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fornito istruzioni in merito agli effetti della Corte costituzionale n. 232/2018, sulla concessione del congedo straordinario in argomento.
L'articolo 42 fissa un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado. Nel testo è prevista anche la presenza del figlio del familiare da assistere, per il quale – al pari degli altri familiari – è richiesto il requisito della convivenza con il disabile. Requisito essenziale per poter rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame.
La Corte ha chiarito che “il requisito della convivenza ex ante, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, pur rivelandosi idoneo a garantire in linea tendenziale il miglior interesse del disabile, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”.
Tale preclusione, prosegue la Corte, in contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e...