I risparmi dei buoni pasto 2020 e dello straordinario
articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178
I risparmi dei buoni pasto 2020 e dello straordinario
a cura di Fabio Venanzi
26 Aprile 2021
L’articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 prevede che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo (e quindi nel 2021), nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.
Con la circolare n. 11 del 09 aprile 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni operative per gli enti che si intendono avvalere di tale facoltà normativa.
- Le economie destinate ad incrementare i fondi per la contrattazione decentrata sono determinate in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 del fondo lavoro straordinario e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza dell’anno 2020. Tale...