Le specifiche sulla disapplicazione del massimale contributivo
disapplicazione del massimale contributivo
Le specifiche sulla disapplicazione del massimale contributivo
i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo
24 Giugno 2019
L’articolo 21 del Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995 n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.
La Riforma Dini del 1995 ha stabilito un massimale contributivo che, per il 2019, è pari a 102.543 euro annui. Tale valore soglia si applica ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in qualsiasi gestioni assicurativa obbligatoria.
Al superamento di tale importo, il datore di lavoro non è più tenuto a trattenere il contributo a carico del dipendente (contribuzione pensionistica, Fondo credito e 1% aggiuntivo) né dovrà versare il contributo a proprio carico. Rimane fermo il versamento dell’eventuale contributo finalizzato al finanziamento del TFS/TFR.
Con la circolare n. 93 del 17 giugno 2019, l’Inps ha fornito indicazioni sugli effetti della portata normativa. Viene specificato che l’opzione può essere presentata dai dipendenti della Banca d’Italia, Consob e in linea generale dai dipendenti delle Autorità indipendenti nonché le Università non statali legalmente riconosciute. A costoro si aggiungono, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nonché le altre categoria di...