DL 30 dicembre 2021, n. 228, conv. nella L. 25 febbraio 2022, n. 15. Sintesi delle norme di interesse della Ragioneria dei Comuni.
Milleproroghe
DL 30 dicembre 2021, n. 228, conv. nella L. 25 febbraio 2022, n. 15. Sintesi delle norme di interesse della Ragioneria dei Comuni.
a cura di Mauro Bellesia
07 Marzo 2022
Si riporta qui di seguito una sintesi delle norme di interesse delle Ragionerie dei Comuni contenute nel DL 30 dicembre 2021, n. 228, conv. nella L. 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28-2-2022), c.d. milleproroghe.
(art.1, c.12) Il termine per la prima applicazione del PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione delle P.A. con più di 50 dipendenti (art.6, DL 80/21), è il 30/4/22. Successivamente a regime 31 marzo.
(Art.3, c.5-sexiesdecies) Il termine di approvazione del bilancio preventivo degli e.l. 2022-2024, di cui all’art. 151, c.1, del TUEL, è differito al 31/5/22.
Scattano, di conseguenza, anche le proroghe dei termini di approvazione delle aliquote e delle tariffe.
Vedasi:
- L. 27/12/2006, n. 296, art.1, c.169: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- L. 23/12/2000, n. 388, art. 53, c.16: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.
(Art.3, c.5-septiesdecies) Proroda del termine dell'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno 2022 al 31/5/22. La fattispecie dell'esercizio provvisorio è regolata prevalentemente dall'art. 163 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal punto 8 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
(Art.3, 5-duodevicies) Operazione di accollo dei mutui da parte dello Stato.