Fattura elettronica, attenzione ai tempi di rifiuto, di accettazione e di pagamento
legittimo il taglio di almeno il 30% per i premi ai direttori generali e amministrativi delle Asl...
Fattura elettronica, attenzione ai tempi di rifiuto, di accettazione e di pagamento
sent. n. 78/2020 della Corte Costituzionale, depositata il 24/4/20
08 Luglio 2020
La sent. n. 78/2020 della Corte Costituzionale, depositata il 24/4/20 (relatore Antonini), ha giudicato legittimo il taglio di almeno il 30% per i premi ai direttori generali e amministrativi delle Asl che non rispettano itempi di legge nel pagamento delle fatture.
Si sta quindi facendo strada l'opinione che, per aumentare l'efficienza della struttura amministrativa di un Ente, è possibile collegare la produttività o i premi di risultato alla velocità di pagamento delle fatture, che, una volta divenute elettroniche, possono essere monitorate con precisione e attendibilità.
Ciò premesso, si propongono due considerazioni.
1) La prima riguarda le regole dei tempi di pagamento delle fatture commerciali.
Il quadro normativo fa riferimento alla Direttiva dell'Unione europea 2000/35/CE, alla legge comunitaria 1° marzo 2002 n. 39 (art. 26) e al D. Lgs. 9/10/02, n. 231 che disciplina i pagamenti delle PA effettuati a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali con lo scopo di ridurre i ritardi di pagamento.
Sono esclusi i pagamenti oggetto di particolari procedure concorsuali, quelli effettuati a titolo di risarcimento del danno ed i contributi.
Per "transazioni commerciali", si fa riferimento ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo (art. 2, comma 1, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, è stato in seguito modificato dal D.Lgs. 9/11/12, n. 192.
In merito ai tempi di pagamento, l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, prevede che il pagamento debba avvenire in condizioni normali entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Le P.A. possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 gg, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni (art. 4, comma 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).
Nel caso siano trascorsi i termini di pagamento, gli interessi di mora scattano automaticamente come disposto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.
I tempi effettivi di pagamento e di ritardo di ciascun Ente sono elaborati mediante la piattaforma elettronica del MEF...