La liquidazione tecnica delle spese
La liquidazione di una spesa definisce la somma certa e liquida, da pagare nei limiti...
La liquidazione tecnica delle spese
La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
24 Giugno 2019
La liquidazione è la seconda fase del procedimento di erogazione delle spese, così come indicato all'art. 184, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La prima fase è l'accertamento (art. 183, Tuel) l'ultima fase è l'ordinazione ed il pagamento (art. 185, Tuel).
La liquidazione di una spesa definisce la somma certa e liquida, da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto e sulla base di idonei titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore (ad esempio, la fattura, la nota spese o lo stato di avanzamento lavori).
L'art. 184 - Liquidazione della spesa - del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, recita testualmente:
"1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione."
L'art. 184, in realtà, evidenzia due distinti iter nell'ambito della liquidazione della spesa e attribuisce agli stessi due figure di responsabili differenti.
Trattasi della liquidazione tecnica e della liquidazione contabile.
Ma andiamo con ordine ed analizziamo il primo procedimento amministrativo.