Le proroghe associate al termine di approvazione del bilancio di previsione (30/9/2020)
proroghe associate all'approvazione del bilancio di previsione
Le proroghe associate al termine di approvazione del bilancio di previsione (30/9/2020)
a cura di Mauro Bellesia
13 Luglio 2020
Il bilancio preventivo è obbligatorio e deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente (salvo proroghe) da parte del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 151 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 18 del D. Lgs. 118/2011.
Il bilancio preventivo contiene vari allegati obbligatori, che ovviamente subiscono proroghe dei termini di approvazione in relazione allo spostamento del termine fissato per il bilancio stesso.
Ad esempio:
- il DUP, documento unico di programmazione (Art. 170, c.1, Tuel);
- il Programma triennale dei lavori pubblici (contenuto obbligatorio del DUP; All. 4/1, al D. Lgs. 118/11, p. 8.2; art. 21 Dlgs. 50/16);
- il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e aggiornamento annuale (contenuto obbligatorio del DUP; art.1, c.505, L.208/15. Poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016. Lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56).
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (art. 172, c.1, Tuel);
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi (D.Lgs. 118/11, all. 4/1, punto 8.2, contenuto minimo della sezione operativa del DUP).
Quest'anno, 2020, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è già stato differito più volte:
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 dal DM 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno;
- successivamente, il termine è stato differito al 30/4/20 dal DM 28/2/20;
- successivamente, il termine è stato differito al 30/6/20 dal DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27 (cura Italia);
- è già previsto in sede di conversione del DL 34/2020 un ulteriore differimento al 30/9/20.