Le variazioni di bilancio possibili negli ultimi giorni dell'esercizio.
“flessibilità del bilancio”
Le variazioni di bilancio possibili negli ultimi giorni dell'esercizio.
a cura di Mauro Bellesia
19 Dicembre 2022
Le variazioni di bilancio derivano dall'applicazione del principio contabile denominato “flessibilità del bilancio” , punto n. 7 dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che consente la possibilità di variazioni del bilancio e degli altri strumenti di programmazione nel corso dell'esercizio, in relazione alle necessità di adeguamento degli stessi a circostanze imprevedibili e straordinarie.
L'art. 175 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, prevede molte fattispecie di variazioni di bilancio che però possono essere effettuate solamente entro il 30 novembre o 15 dicembre (variazioni del piano esecutivo di gestione).
Il comma 3 del citato art. 175, prevede, altresì, che possono essere effettuate fino al 31 dicembre di ciascun anno le seguenti tipologie di variazioni di bilancio:
"a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa [di competenza dell'Organo consiliare. Si tratta del caso in cui occorre contabilizzare entrate non previste, le quali, essendo vincolate, devono poter essere impiegate senza limitazioni temporali. Ad esempio Fondi PNRR];
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria [di competenza del Responsabile del servizio finanziario. Vedi punto 3.4 delll'all. 4/2 al D. Lgs. 118/11];
c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti [di competenza del Responsabile del servizio finanziario];
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate [di competenza del Responsabile del servizio finanziario];
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d) [di competenza dell'Organo esecutivo];
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b) [variazioni del FPV - fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, di competenza del Responsabile del servizio finanziario];
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale...