Prime considerazioni sulla rinegoziazione mutui Cassa DP dell'anno 2020.
La Cassa propone per l'anno 2020 a tutti i Comuni che hanno mutui in ammortamento con l'Istituto...
Prime considerazioni sulla rinegoziazione mutui Cassa DP dell'anno 2020.
circolare 23 aprile 2020, n. 1300
04 Maggio 2020
La Cassa D.P., sulla base di un accordo tra MEF e ABI del 6/3/2020, ha emanato la circolare 23 aprile 2020, n. 1300.
La Cassa propone per l'anno 2020 a tutti i Comuni che hanno mutui in ammortamento con l'Istituto una grande rinegoziazione di quasi tutti i mutui contratti e non ancora estinti.
Gli enti che non hanno mutui in ammortamento (ad esempio gli enti che hanno provveduto a estinzioni anticipate dei mutui pregressi) non sono interessati all'operazione ed evidentemente non beneficiano dell'opportunità.
La rinegoziazione comporta, innanzitutto, un differimento della rata dei mutui del 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, con il pagamento dei soli interessi.
Al 31 dicembre 2020 si pagherà una quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo più la quota interessi.
Dall'anno 2021 e fino al 31/12/2043 scatta un nuovo piano di apportamento con una evidente riduzione dell'importo delle rate dovuta in larga misura all'allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti.
Ad esempio, un mutuo ventennale assunto nell'anno 2002 e in scadenza il 31/12/21, può essere rinegoziato allungando il periodo di ammortamento di altri 22 anni, fino al 2043.
Per la quantificazione degli interessi post rinegoziazione ogni ente dovrà analizzare l'apposito applicativo web messo a disposizione dalla Cassa DP che consente di accettare o meno l'operazione per ogni singolo mutuo in essere.
A questo punto vi sono alcune considerazioni preliminari per poter effettuate una analisi della convenienza dell'operazione in piena consapevolezza di tutti gli effetti che ne discendono.
1) Equivalenza finanziaria
E' un principio che va sempre rispettato, nel senso che il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito rinegoziato deve essere minore o uguale a quello del prestito originario, utilizzando un fattore di sconto ufficiale. Tale condizione dovrebbe essere esplicitata nell'applicativo della Cassa DP per ciascun singolo mutuo.
2) Coerenza tra durata dell'indebitamento e vita utile del bene o dei beni oggetto dell'investimento finanziato con l'indebitamento stesso.
Le rinegoziazioni dei mutui (così comme quella proposta con circ. 1300 della Cassa DP) normalmente tendono ad allungare il periodo di ammortamento (ovvero di restituzione) del prestito, poichè in questo modo l'onere annuale si abbassa.
In tale fattispecie occorre comunque rispettare il principio secondo il quale ci si può indebitare, non solo per finanziare spese di investimento (e non per spese correnti), ma anche per una durata in linea con la durata fisico-tecnica dell'investimento oggetto del finanziamento.
Si fa riferimento in particolare all'art. 10 della L. 24 dicembre 2012, n. 243 (che attua il principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) che recita: "1... le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti..."
Sul punto sono recentemente intervenuti anche:
- la Corte Costituzionale con sent. 18 del 14/2/19 ricordando la "regola aurea contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost. [che] dimostra come l’indebitamento debba essere...