Serve una professionalità specifica per redigere gli inventari.
titolo professionale astrattamente idoneo all’espletamento delle mansioni
Serve una professionalità specifica per redigere gli inventari.
a cura di Mauro Bellesia
09 Settembre 2021
Pur essendo ovvio che la copertura della posizione di Responsabile del servizio finanziario, di cui all'art. 153 del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, richiede una adeguata professionalità contabile, sembra che l'ordinamento attuale non sia molta attenzione alle conseguenze negative nel caso in cui ciò non avvenga. Vi sono tuttavia delle eccezioni che si sintetizzano qui di seguito.
Innanzitutto l'Allegato A al CCNL del 31/3/1999, prevede quali requisiti di accesso per la categoria C la scuola superiore e per la categoria D la laurea breve o il diploma di laurea magistrale.
Inoltre, sono previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro le figure di Istruttore amministrativo contabile categoria C e di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D1.
Ciò nonostante è assai diffusa nella realtà dei fatti, l'effettiva copertura della posizione di Responsabile del servizio finanziario o di altri funzionari addetti ad attività ragionieristiche con soggetti privi di adeguata professionalità.
Con l'ordinamento finanziario e contabile di cui al D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e, ancorpiù, con il D. Lgs. 23/6/11, n. 118, la contabilità degli enti locali ha raggiunto livelli di tecnicalità e di complessità senza precedenti; da una semplice contabilità finanziaria, di competenza e di cassa, si è passati ad una contabilità integrata dei fatti di gestione sotto i profili finanziari, economici e patrimoniali, applicando il metodo della partita doppia ed anche i principi contabili privatistici, in aggiunta a quelli pubblicistici allegati al citatato D. Lgs. 118/2011.
Fra gli elementi che maggiormente contraddistinguono il passaggio epocale avvenuto dagli anni '90 ad oggi, spicca, a titolo di esempio, l'introduzione del bilancio consolidato, dei controlli sui bilanci delle aziende partecipate, dei costi standard ed in genere della contabilità economica; si ricordano anche le conseguenze contabili e fiscali (contabilità IVA, IRAP, dichiarazioni ecc.), che discendono nel momento in cui l'Ente svolge servizi di carattere imprenditoriale, a fianco dei tradizionali servizi istituzionali.
L'esercizio di tali attività è affidato, nel settore privato, a professionisti abilitati; generalmente ragionieri o dottori commercialisti, che esercitano la professione previo conseguimento della relativa abilitazione professionale e l’iscrizione nell’apposito albo, tenuto dal Consiglio dell’ordine.
Purtroppo un analogo percorso non si rinviene nel settore pubblico con..."