Accordo tra le parti e recupero IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
risposta ad interpello n. 762/2021, pubblicata lo scorso 4 novembre
Accordo tra le parti e recupero IVA: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
08 Novembre 2021
Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 762/2021, pubblicata lo scorso 4 novembre, l’art. 26, comma 3, del decreto IVA (DPR n. 633/1972), nell’estendere la possibilità di emettere le note di variazione in diminuzione di cui al precedente comma 2 ai casi di accordo tra le parti, nonché di indicazione in fattura di corrispettivi o relative imposte in misura superiore a quella reale, ne limita tuttavia la portata temporale: ed infatti, secondo la norma:
«2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, [...] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.» [a mente del quale «Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.»].
Il successivo art. 30-ter disciplina il rimborso dell'imposta eventualmente non dovuta, prevedendo che:
«1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data...