Conciliazione e prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente: niente tassazione separata
tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR (DPR n. 917/1986
Conciliazione e prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente: niente tassazione separata
a cura di Vincenzo Cuzzola
04 Luglio 2022
Gli importi ricevuti dal lavoratore dipendente a seguito di procedura di conciliazione, avviata per il riconoscimento di differenze retributive e senza cessazione del rapporto di lavoro, non godono della tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR (DPR n. 917/1986): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 343/2022, pubblicata lo scorso 23 giugno.
Come è noto, l'art. 51 del TUIR prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Con la circolare del 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che rientrano in tale nozione le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso.
Nel caso specifico, non era avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della chiusura della conciliazione ma detto rapporto era regolarmente proseguito: conseguentemente, le somme ottenute devono considerarsi reddito da lavoro dipendente soggette a tassazione ordinaria e non separata.
In particolare, l’applicazione della tassazione separata è limitata alle ipotesi tassative previste dall’art. 17 del TUIR, il cui comma 1, lett. a) dispone che il “trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata...