Errata applicazione aliquota IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
art. 26, comma 2, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972)
Errata applicazione aliquota IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
a cura di Vincenzo Cuzzola
09 Gennaio 2023
L'art. 26, comma 2, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) dispone che “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25”; il successivo comma 3 prevede che “la disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7”; il comma 5, infine, dispone che “Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa [...]”.
Il sistema di variazione in diminuzione sopra delineato presuppone, in generale, la restituzione al cessionario/committente del corrispettivo erroneamente percepito in misura superiore.
Sulla materia è nuovamente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 592/2022, pubblicata lo scorso 16 dicembre, in merito ad un’ipotesi di errore di aliquota per il quale erano ormai decorsi i dodici mesi dall'effettuazione dell'operazione, confermando che non è consentita l'emissione di una nota per il recupero della maggiore imposta erroneamente addebitata.
Quanto alla possibilità di ricorrere all'istituto di cui all'art. 30-ter del Decreto IVA (ossia, la possibilità di chiedere la restituzione dell’imposta non dovuta entro i due anni) laddove siano spirati i termini di cui all'art. 26 del medesimo decreto, con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, l’Agenzia ha ricordato che già in precedenza era stato chiarito che “[...] il superamento del limite temporale previsto dal legislatore per l'esercizio del diritto alla detrazione rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 26, commi 2 e seguenti, e 19, comma 1, del Decreto IVA non implica, in via generale, che il recupero dell'imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 8, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenente la riduzione non operata dell'imposta, o un'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 30 ter del Decreto IVA. [...]. Per quanto concerne l'istituto disciplinato dall'articolo 30 ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l'emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per...