Fondo contenzioso: l’apparente dicotomia fra le previsioni del TUEL e del D.lgs. n. 118/2011
art. 167, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000)
Fondo contenzioso: l’apparente dicotomia fra le previsioni del TUEL e del D.lgs. n. 118/2011
a cura di Vincenzo Cuzzola
09 Giugno 2026
Con riguardo alla disciplina del fondo contenzioso, come è noto, l’art. 167, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) prevede che: “È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.
In linea generale, quindi, gli enti devono valutare, in base al principio di prudenza, l’opportunità di procedere con accantonamenti volti a sterilizzare i rischi collegati ad eventuali passività, che potrebbero incidere sugli equilibri di bilancio nel caso in cui le stesse dovessero concretizzarsi. La norma, su tale punto, si esprime in termini di facoltà, non di obbligo.
Tuttavia, l’accantonamento a fondo contenzioso è stato specificamente disciplinato dal paragrafo 5.2, lettera h), dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, il quale così dispone: “h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dallasentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene...








