Fuori campo IVA i contributi pubblici anti-COVID-19 in conto gestione alle imprese TPL
contributi anti-COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’art. 200...
Fuori campo IVA i contributi pubblici anti-COVID-19 in conto gestione alle imprese TPL
a cura di Vincenzo Cuzzola
12 Aprile 2021
Sono fuori campo IVA i contributi anti-COVID-19 erogati dalle Regioni e dalle Province autonome in base all’art. 200, comma 1, primo periodo, del DL n. 34/2020, a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22 del 31 marzo 2021.
L’occasione è utile per ricordare alcuni principi generali in materia di erogazione di denaro da parte di una P.A.
Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, “... una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, e configura, pertanto, un'operazione imponibile, soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. ... ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell'ambito di un siffatto rapporto giuridico” (sentenza Corte di Giustizia 5 luglio 2018, C-544/16, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata).
In occasione di erogazioni di denaro da parte della P.A., occorre correttamente qualificare il rapporto giuridico che lega la P.A. erogante al soggetto ricevente, i relativi meccanismi d’interrelazione e gli accordi sottostanti, distinguendo, in particolare, l’ipotesi dei “contributi” da quella dei “corrispettivi”: infatti, le erogazioni qualificabili come contributi in senso stretto, in quanto mere movimentazioni di denaro, sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni si considerano rilevanti ai fini IVA.
La circolare 21 novembre 2013, n. 34/E, nel richiamare in termini generali i principi sopra ricordati, esordisce preliminarmente ricordando che “si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro”.
Nell’individuare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi pubblici, lo stesso documento di prassi chiarisce che “La qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. A volte l'individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell'erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l'ordine gerarchico indicato” (cfr. anche circolare 11 maggio 2015, n. 20/E).
Pertanto, in termini generali, la qualificazione di una erogazione deve essere effettuata innanzitutto avendo riguardo alle norme di legge che l’hanno istituita; quando, invece, non sia possibile riscontrare nella legge elementi che inequivocabilmente qualifichino l’erogazione specifica nel senso di contributo o corrispettivo, si dovrà fare ricorso ai criteri suppletivi individuati dalla citata circolare n. 34/E, secondo l’ordine gerarchico ivi indicato (ovvero, acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata; previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; presenza di una responsabilità contrattuale).
Tra i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni...