Il regime fiscale delle erogazioni liberali agli ETS vale anche per il consorzio privato impresa sociale
erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS).
Il regime fiscale delle erogazioni liberali agli ETS vale anche per il consorzio privato impresa sociale
a cura di Vincenzo Cuzzola
17 Gennaio 2023
Segnaliamo la recente risposta ad interpello n. 593/2022, pubblicata lo scorso 19 dicembre, che ha fornito una serie di indicazioni in merito al regime fiscale delle erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS).
Come è noto, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stato approvato il c.d. Codice del Terzo Settore che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di ETS; in particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice sono ETS “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità”.
L’art. 83 dispone, inoltre, che:
- “Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato” (cfr. comma 1);
- “Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare” (cfr. comma 2).
In base al successivo comma 3, le disposizioni relative alle detrazioni e alle deduzioni si applicano a condizione che le liberalità siano utilizzate in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del Codice, ai sensi del quale “1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque...