L’IVA nel caso dei prodotti dell’editoria
art. 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA)
L’IVA nel caso dei prodotti dell’editoria
a cura di Vincenzo Cuzzola
04 Maggio 2022
Secondo quanto previsto dall'art. 74, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), per il commercio di prodotti editoriali, l'IVA viene assolta esclusivamente dall'editore, intendendosi per tale colui che intraprende l'iniziativa economica editoriale, ossia si assume il rischio dell'opera per lo sfruttamento economico della stessa; le successive cessioni, ovvero quelle poste in essere da distributori, edicolanti, librai, sono operazioni "escluse", per cui viene meno il meccanismo della rivalsa e della detrazione.
In applicazione del regime speciale, l'imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico con due criteri alternativi:
a) metodo delle copie vendute: con questo sistema l'imposta è calcolata dall'editore sulla vendita effettiva al pubblico dei prodotti editoriali; la base imponibile, su cui calcolare l'IVA è data, quindi, dalla differenza tra tutte le copie spedite dall'editore e quelle a lui restituite perché invendute (si ricorda che, in genere, il commercio dei prodotti editoriali avviene con il contratto estimatorio);
b) metodo delle copie consegnate o spedite diminuito della forfetizzazione della resa, che, dal 1° gennaio 2002, (cfr. art. 52, comma 75, Legge 28 dicembre 2001, n. 448) è pari all'80% per i giornali quotidiani e i periodici e al 70% per i libri: questo metodo è adottabile solo per i giornali quotidiani, i periodici e i libri, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni; la somma su cui applicare la percentuale forfetizzata è determinata dal prezzo di copertina di tutte le copie consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti estimatori; l’imposta a carico dell'editore, quindi, si determina scorporandola dai corrispettivi diminuiti dalla percentuale di resa forfetaria.
In sintesi, perciò, il primo regime è obbligatorio per le cessioni di cataloghi (ivi compresi quelli di informazione libraria); giornali e periodici pornografici; giornali quotidiani, periodici, libri scolastici con o senza supporti integrativi e libri diversi da quelli scolastici con o senza altri beni.
Il secondo regime si applica limitatamente al commercio di libri diversi da quelli scolastici, giornali quotidiani e periodici (esclusi quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni ed i giornali e periodici pornografici) per i quali costituisce il sistema base, salvo opzione per il regime delle copie effettivamente vendute.
Con l'intento di mitigare gli effetti della pandemia da COVID-19 che si sono registrati in capo al settore della commercializzazione di giornali e periodici, prima con il Decreto Rilancio, per l'anno 2020, poi con il Decreto Sostegni Bis, per l'anno 2021, la suddetta percentuale di forfetizzazione della resa è stata elevata dall'80% al 95%.
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