Opere di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche: l’IVA è al 4%
Agenzia delle Entrate interpello n. 180/2022, 7 aprile
Opere di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche: l’IVA è al 4%
a cura di Vincenzo Cuzzola
19 Aprile 2022
Come ricordato di recente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 180/2022, pubblicata lo scorso 7 aprile, il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto IVA), prevede che sono soggette all'aliquota IVA del 4% “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Tale disposizione normativa ha carattere oggettivo, essendo rivolta a favorire l'esecuzione di opere che oggettivamente mirano al superamento delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del committente; pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 4%.
Al fine di individuare la tipologia di opere agevolabili, occorre fare riferimento alla normativa di settore in materia di barriere architettoniche, ovvero:
ü il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, emanato in attuazione dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;
ü il d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.P.R. n. 503/1996, per barriere architettoniche si intendono:
“a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.