Possibile l’affidamento disgiunto delle diverse entrate del c.d. canone unico
È possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione delle...
Possibile l’affidamento disgiunto delle diverse entrate del c.d. canone unico
a cura di Vincenzo Cuzzola
12 Gennaio 2021
È possibile mantenere una differenziazione nella scelta dell’affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del c.d. canone unico (introdotto dall’art. 1, commi 816 e ss. della Legge di bilancio 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160), la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2021: è quanto affermato dal MEF, Dipartimento delle Finanze, Direzione legislativa tributaria e federalismo fiscale, nella risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020.
In particolare, nel caso prospettato nel quesito sottoposto al MEF, il Comune gestiva direttamente la TOSAP mentre aveva affidato la gestione dell’ICPDPA ad un soggetto esterno e in ragione di tale situazione è stato chiesto se l’ente locale, in considerazione della natura unitaria del prelievo di nuova introduzione, ancorché fondato su due presupposti distinti e alternativi, possa legittimamente adottare, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un modello gestionale che tenga conto dei due distinti presupposti impositivi appena indicati.
La risposta positiva al quesito è desumibile alla luce della corretta interpretazione delle norme in materia.
Occorre premettere che il canone sostituisce, a partire dal 2021, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Ciò premesso, si deve precisare che il comma 819 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede espressamente che il canone ha come presupposto:
ü l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
ü la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il successivo comma 820 stabilisce, altresì, che l'applicazione del canone, dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del citato comma 819, esclude l'applicazione di quello per le occupazioni di cui alla lett. a) del medesimo comma.
Pertanto, a prescindere dalla previsione di un canone unico, la legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori.
Ulteriori argomenti possono trarsi dalla lettura del comma 846, il quale consente agli enti, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o del COSAP oppure dell'ICPDPA o del CIMP. L’esercizio di tale facoltà, pertanto, consente di mantenere la gestione separata delle due componenti del canone oppure di affidare, nel caso in cui il Comune svolge direttamente le attività relative a una delle componenti, l’intero canone al soggetto che gestisce il servizio concernente l’altra componente, se vengono ravvisate, come precisa il comma 846, condizioni più favorevoli per l’ente affidante.
A quest’ultima conclusione si perviene anche nell’ipotesi in cui sono state affidate allo stesso soggetto iscritto nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997 sia l’entrata relativa all’occupazione sia quella concernente l’esposizione pubblicitaria.
Più problematica, invece, appare la...