Trattamento IVA della permuta tra cessione di materiali litoidi e servizi di disalveo
attività non riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA
Trattamento IVA della permuta tra cessione di materiali litoidi e servizi di disalveo
a cura di Vincenzo Cuzzola
26 Aprile 2022
Se il Comune, per ragioni di urgenza e necessità disposte da un’Ordinanza della Protezione Civile, affida ad un operatore economico la realizzazione di interventi di disalveo, consistenti nella rimozione dei materiali alluvionali (litoidi e vegetali) da due corsi d'acqua e, contemporaneamente, in base al contratto, lo stesso ente locale è tenuto a cedere in “compensazione” il predetto materiale, si è dinanzi ad un’attività non riconducibile nell'ambito applicativo dell'IVA per carenza del presupposto soggettivo, trattandosi di un'attività di natura pubblicistica-autoritativa: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 194/2022, pubblicata lo scorso 14 aprile.
Ed infatti, l’art. 4, comma 5, del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), con particolare riferimento agli enti pubblici, dispone che non si considerano commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di un'attività di pubblica autorità”.
Il legislatore sovranazionale, nella Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, all'art. 13, paragrafo 1, ha previsto, tra l'altro, che “Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, (...). Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono...