Finanziamento retribuzione di risultato dirigenti
erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettiv
Finanziamento retribuzione di risultato dirigenti
Orientamenti Applicativi ARAN
17 Giugno 2021
In applicazione dell’art. 57, comma 3, del CCNL 17.12.2020 i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi in una determinata annualità costituiscono economie che possono essere trasportate all’anno successivo per il finanziamento della retribuzione di risultato?
In relazione alla questione in esame si evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già espresso dall’Agenzia secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Tali indicazioni, si ricorda, sono state fornite dalla scrivente Agenzia a chiarimento dei dubbi sollevati sull’interpretazione della previgente disciplina prevista dall’art. 28, comma 2 del CCNL del 23.12.1999 (norma disapplicata dall’art. 62, comma 1, lett. B, 11° alinea del nuovo testo contrattuale).
Anche relativamente alle indicazioni espresse in materia di risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, si ritiene di confermare i contenuti degli orientamenti applicativi già formulati in relazione alla disciplina previgente.