13 Maggio 2021
Con riferimento alle questioni in oggetto, si deve anzitutto considerare che il triennio indicato nell’art. 16, comma 3 del CCNL del 21 maggio 2018 non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l’inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell’attribuzione della progressione economica orizzontale.
Relativamente alla fattispecie dedotta, tuttavia, la scrivente Agenzia non ha altri elementi di valutazione da fornire poiché la questione posta non attiene alla definizione della portata applicativa di specifiche clausole contrattuali ma, diversamente, alle concrete modalità applicative delle regole che ciascun ente può adottare in materia di attribuzione della progressione economica orizzontale.
Si ritiene, infatti che solo ciascun ente possa stimare se, ai fini della valutazione della performance individuale del triennio che precede la data di attivazione dell’istituto, nella declinazione dei criteri attinenti all’esperienza dei dipendenti interessati nell’ambito professionale di riferimento, possa essere considerata, per i dipendenti provenienti da una procedura di mobilità, anche...