Riequilibrio finanziario e fondo risorse decentrate
Un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art.243-bis, del...
Riequilibrio finanziario e fondo risorse decentrate
24 Aprile 2019
Un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art.243-bis, del D-Lgs.n.267/2000, può inserire le risorse variabili di cui all'art.67, comma 3, lett.e), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario relativi all'anno precedente)? E' possibile riportare nel Fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo le economie derivanti dal non integrale utilizzo delle risorse stabili degli anni precedenti?
Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
La fattispecie concernente la possibilità di incrementare le risorse variabili da parte degli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario trova una sua specifica regolamentazione nell'art.67, comma 6, terzo periodo, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale: “Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse.”.
Si tratta di una disciplina completamente diversa e distinta da quella dettata del precedente periodo 2 del citato comma 6 dell'art.67, che, prende in considerazione solo la specifica situazione degli enti che si trovino in condizioni di dissesto.
Questi enti, infatti, non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili, fatte salve le sole quote di risorse previste dal comma 3, lett. c), del medesimo l'art.67, destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle disposizioni legislative ivi richiamate.
Gli enti, invece, considerati dall'art.67, comma 6, terzo periodo, come si evince dalla lettura della clausola contrattuale, si trovano nella condizione di poter procedere allo stanziamento di risorse variabili (ivi comprese quelle della lett.e), del comma 3, del medesimo art.67), ma il relativo importo non può, comunque, essere incrementato e superare...