A PROPOSITO DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’ DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE O MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO.
compensi da corrispondere
A PROPOSITO DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’ DELLA RETRIBUZIONE E DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE O MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO.
a cura di Riccardo Lasca
16 Settembre 2021
Negli ultimi due anni la legge ed il DFP hanno acceso, direttamente ed indirettamente, i riflettori sulle tematiche in oggetto, toccate da tre commi dell’art. 3 della L. 56/2019 e loro successive mm.ii..
Vediamoli e commentiamoli, pro bona applicazione, nei loro sviluppi testuali successivi alla prima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Legge del 19/06/2019 - N. 56 - Gazzetta Uff. 22/06/2019 n. 145
“Art. 3 - Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione
[12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.] “
[4] Comma abrogato dall'articolo 18, comma 1-ter, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 128 febbraio 2020, n. 8.
La necessità, come anche l’ambito di utilità (ambito soggettivo d’applicazione!) del comma 13 sopra riportato, li si comprendeva - ante abrogazione - solo ricordandosi e leggendo attentamemnte il comma dell’art. 24 del D.Lgs., notoriamente introduttivo del cd. PRINCIPIO DELL’ONNICOMPRENSIVITA’ DELLA RETRIBUZIONE, che così dispone SOLO PER I DIRIGENTI:
“3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 21 remunera tutte le funzioni ed i compitiattribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, n-o-n-c-h-équalsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Era di tutta evidenza, anche vigente detto comma 12, che qualora l’incarico “di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego” ove attrubuito da PA diversa da quella datoriale e senz aalcuna designazione della stessa, in nessun modo poteva ricadere sotto l’operatività del comma 12, con conseguente onerosità e quindi legittima retribuibilità dello stesso. Sembra più che pacifico.
Chi mai avrà, in passato, in presenza di un tale incarico proveniemte dalla propria PA datoriale o da altra PA ma su ‘designazione’ della propria PA datoriale, voluto la remunerazione e ottenuta? Già, perchè diversamente non si comprende la ratio del comma 12 il cui risultato finale sta già tutto chiaramente scritto e lo si ottine dall’applicazione del comma 3 dell’art. 24 del TUPI: lo stipendio ordinario del dirigente di una data PA ex lege “remunera tutte le funzioni ed i compitiattribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, n-o-n-c-h-équalsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o (((presso altra PA ma))) su designazione della stessa”.
Che bisogno c’era di scrivere detto comma 12? NO! E infatti è stato abrogato, meglio così !
Passiamo ai commi 13 e 14 che recitano:
“13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (((v. DPCM 24.04.20202))), si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. [I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.] All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti (5).
[5] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1-ter, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 128 febbraio 2020, n. 8 e successivamente dall'articolo 247, comma 10 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. PIU’ ESATTAMENTE:
- il penultimo periodo è stato abrogato dalla seconda fonte normativa citata in nota.
- l’ultimo periodo è stato aggiunto dalla prima fonte normativa citata in nota
“14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (6).”
[6] Comma modificato dall'articolo 18, comma 1-ter, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 128 febbraio 2020, n. 8. PIU’ esattamenete: la sola parte in rosso.
Ah! Quindi dalla L 56/2019 del 19.6.2019 ciò che impediva AI / PER I SOLI DIRIGENTI l’art. 24 comma 3 del Tupi, ovvero il pagamento di un compenso per “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o (((presso altra PA ma)))su designazione della stessa”, inclusi quelli appena descritti dal comma 14 (per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego), viene sottratto dall’ambito di operatività del principio di ONNICOMPRESIVITA’ cui sono assoggettati i soli Dirigenti.
Pare quindi che all’occorrenza qualcuno di detti membri di Commissione, Presidente incluso, e non solo, anche se Dirigenti, possa dal 2019 percepire legittimamente compensi aggiuntivi da tale specifica attività extraistituzionale e chi scrive ritiene quindi in quanto tale che - come recitava l’abrogato comma 12 - resta “ferma restando la necessita' dell'autorizzazione di cui...