ADDIO AL DEBITO ORARIO RILEVATO DALLA PRESENZA FISICA ‘CERTIFICATA’ INEQUIVOCABILMENTE E PER IL “POLA” INCOMBE SEMPRE - LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2021
POLA
ADDIO AL DEBITO ORARIO RILEVATO DALLA PRESENZA FISICA ‘CERTIFICATA’ INEQUIVOCABILMENTE E PER IL “POLA” INCOMBE SEMPRE - LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO 2021
a cura di Riccardo Lasca
07 Gennaio 2021
Parlamento e Governo italiani per l’inizio dell’anno 2021 ‘regalano’ tre importanti novità agli addetti ai lavori del LAVORO AGILE nelle PPAA italiane e dunque a tutti, o quasi, i lavoratori pubblici in esse o meglio per esse lavoranti quali smart workers.
Seguendo l’ordine delle fonti ed esattamente quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la prima novità viene dal Parlamento ed esattamente per il tramite dalla “LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 (in Suppl. Ordinario 46 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2020, n. 322). - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (LEGGE DI STABILITA' 2021 - FINANZIARIA)” la quale all’art. 1 comma 957 recita:
“957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, -----------------------------------------
955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per sostenere l'organizzazione flessibile del lavoro pubblico e la formazione del personale pubblico, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di poli territoriali avanzati, anche mediante il recupero e riuso e il cambio di utilizzo degli immobili pubblici e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono attribuite, per l'anno 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”.
Ebbene: le risorse previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 56/2019 erano esattamente quelle destinate a finanziare le spese che le PA avrebbero dovuto affrontare per estendere la rilevazione biometrica delle presenze. Salutiamo la rilevazione biometrica, almeno in termini di finanziamento statale dei relativi costi.
La seconda novità viene dal Governo ed esattamente dal DL Milleproroghe anno 2021, cioè dal DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 (in Gazz. Uff., 30 dicembre 2020, n. 323) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.” che all’art. 19 recita:
“Articolo 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.”
Estratto allegato 1:
Art. 263 comma 1 cit:
“1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita' e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche' nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.”
SI RICORDA il tenore del comma 4bis lettera a) del medesimo art. 263 del DL 34/2020 convertito in legge:
4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni..."