ATTIVITA’ (EXTRAISTITUZIONALE) AGRICOLA DEL PUBBLICO DIPENDENTE NON IN PART TIME AL 50%: VIETATA MA SOLO SE DI TIPO/IN FORMA IMPRENDITORIALE.
Ordinanza n. n. 27420/2020 del 16.09.2020 la Corte di Cassazione
ATTIVITA’ (EXTRAISTITUZIONALE) AGRICOLA DEL PUBBLICO DIPENDENTE NON IN PART TIME AL 50%: VIETATA MA SOLO SE DI TIPO/IN FORMA IMPRENDITORIALE.
a cura del Dott. Riccardo Lasca
10 Dicembre 2020
Con l’ordinanza n. n. 27420/2020 del 16.09.2020 la Corte di Cassazione affronta il tema in epigrafe dando un ottimo quadro riassuntivo-tipologico della normativa vigente e giungendo a specifiche conclusioni che assolutamente non precludono in assoluto al pubblico dipendente di svolgere extraistituzionalmente attività agricola anche se in regime di full-time.
Ecco dalle motivazioni l’ottimo quadro normativo-tipologico riassuntivo, con le dovute chiose come sempre tra ((( ))):
“6.3. dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 TUPI con l'art. 60 cit. deriva che si possono distinguere tre ipotesi:
1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 etc.);
2) attività consentite (((assolutamente libere))): sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione indicate dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;
3) attività consentite previa autorizzazione (((o relativamente incompatibili))): tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TUPI (i casi possono essere molteplici);
6.4. quanto alle attività assolutamente incompatibili l'art. 60 del TUPI stabilisce che: "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente";
orbene la previsione, dal punto di vista oggettivo, è ampia e tale da includere tutte le attività che presentino i caratteri della abitualità e professionalità idonee a disperdere all'esterno le energie lavorative del dipendente e ciò al fine di preservare queste ultime e tutelare il buon andamento della p.a. che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte dei propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto;
(((TESI di parte della GR AMM.VA non gradita alla Cassazione))) non ignora questa Corte quella parte della giurisprudenza (specie amministrativa) secondo cui l'attività agricola non rientrerebbe tra le attività automaticamente incompatibili; si sostiene, a sostegno di detta interpretazione (fatta propria anche dal ricorrente), che tale attività non sia stata specificamente individuata dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957 tra quelle precluse per l'impiegato pubblico e che deponga nel senso della esclusione anche il raffronto, sul piano sistematico, con la disciplina civilistica, atteso che nel codice civile all'attività agricola è dedicato uno specifico settore (titolo II, capo II) del medesimo libro (V - del lavoro), il quale contiene anche la disciplina attinente al commercio e all'industria (titolo II, capo III), alle professioni intellettuali (titolo III, capo II), al lavoro subordinato (titolo II, capo I), alle cariche societarie (titolo V); pertanto la mancata inclusione dell'attività agricola - una delle attività lavorative tipiche secondo la disciplina civilistica - tra quelle vietate dal citato art. 60, sarebbe un elemento decisivo per ritenere la stessa compatibile con l'impiego pubblico a tempo pieno;
(((CASSAZIONE))) tale impostazione, però, non tiene conto di quella che era la struttura economico-sociale del Paese negli anni '50, nei quali fu emanato il d.P.R. n. 3 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale R. Gen. N. 10577/2015 del 1957, ove quasi ogni famiglia, a vario titolo, era implicata nell'agricoltura, sicché se tale attività fosse stata inserita, per via interpretativa, tra quelle incompatibili ne sarebbe derivata l'esclusione dall'impiego statale della maggior parte dei cittadini; soprattutto non tiene conto di quella che è stata l'evoluzione dell'attività...