COMANDI E DISTACCHI NELLE PP. AA. DOPO IL DL 36/2022 CONVERTITO IN LEGGE: AL 31.12.2022 IL GRANDE RESET? CON QUALI EFFETTI?
COMANDI E DISTACCHI NELLE PP. AA. DOPO IL DL 36/2022 CONVERTITO IN LEGGE: AL 31.12.2022 IL GRANDE RESET? CON QUALI EFFETTI?
06 Settembre 2022
0 - ART. 6 DL 36/2022 CONVERTITO IN LEGGE: DA QUI IL NOVELLATO ART. 30, DALL’INTERNO MA ANCHE AB EXTERNO.
In primis debbonsi esaminare i nuovi aspetti dell’intero art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (Tupi) all’1.5.2022 e al 30.06.2022, con utile raffronto su du colonne come di consueto:
Testo in vigore dall’1.5.2022 sino al 29.06.2022 post DL 36/2022 in Guff. ANTE CONVERSIONE IN LEGGE DEL dl 36/2022 ART 6. |
Testo in vigore dal 30.06.2022 (DA NORMATTIVA) POST CONVERSIONE IN LEGGE DEL dl 36/2022 ART 6. |
Art. 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2 , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, [previo, assenso dell'amministrazione di appartenenza] E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (((ESCLUSIVAMENTE))) nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. (((MA PER I SOLI EE.LL. VI SONO %% SPECIFICHE A SECONDA DELLA DIMENSIONE: V. INFRA))) E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento.
NOVITA’ DALL’1.5.2022 Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica . 1-quinquies. Per il (((SOLO))) personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede (7) .
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
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Art. 30 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (((???STRANAMENTE NORMATTIVA NON INDICA LA SOPRESSIONE DELLA PARTE FINALE DELL’ARTICOLO, CHE PREVEDEVA LA REGOLA GENERALE DEL NECESSARIO “ASSENSO” DETTO ANCHE ‘NULLA OSTA’ DELLA PA DATORIALE D’APPARTENENZA: E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (((ESCLUSIVAMENTE))) nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. (((MA PER I SOLI EE.LL. VI SONO %% SPECIFICHE A SECONDA DELLA DIMENSIONE: V. INFRA)))
Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36)). (65) (76)
Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento.
(((PRECISAZIONE TECNICA PER IL COMPUTO))) La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
NOVITA’ A REGIME DAL 30.06.2022 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. NOVITA’ A REGIME DAL 30.06.2022 1-quinquies. Per il (((SOLO: CIOE’ I DIRIGENTI SONO ‘OUT’ O ‘IN E SENZA ALCUNI LIMITE%’ ?)) personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi ((o distacchi sono)) consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti (((DI DOTAZIONE ORGANICA MESSI A COPERTURA...MA RISULTATI POI))) non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. (((OK, QUESTO E’ IL QUANTUM E LA DURATA? V. COMA 2-SEXIES = 3 ANNI MASSIMO !)))
obbligatori, previsti da disposizioni di legge (((ANCHE REGIONALE ???))), ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione (((v. art. 14))), nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse (((CASO DEL DIPENDENTE MEMBRO DI ORGANO !!!))), nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i (((SOLI DIPENDENTI DEI))) Comuni che ne fanno parte. (114)
(((? Comma 2 e s. = sub: QG “ possono essere trasferiti… in altra amministrazione” : E’ UN COMANDO OVE TRA PP.AA. DIVERSE? SE SI’ SI APPLICA IL CONSENSO NECESSARIO, SE NO, NO !!! Pare sia un ‘trasferimento coatto’ in cui basta il solo “previo accordo tra le amministrazioni interessate” )) 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.
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1. IL COMANDO: CIOE’?
Prima dell’art. 6 del DL 36/2022 (in vigore dall’1.5.2022 e converttito in legge con lievi ritocchi il 29.6.2022) le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 (dirette/applicabili al solo personale del Pubblico Impiego cd. ‘privatizzato’) vigenti e normanti - sostanzialmente quanto operativamente - gli istituti ‘gestionali’ del “comando” e “distacco” del personale di ruolo esattamente ivi citati ‘tal quale’ dal Legislatore delegato sono i seguenti, partendo dalla previsione generale dell’art. 30 comma 2-sexies del d.lgs. 165/2001:
“2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6 ((( ))), possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.
Anteriormente (quindi ante 24.11.2010[1]) tale comma semplicemente non esisteva intra Tupi: da allora, una volta introdotto, tale è rimasto sino ad oggi e tale resta, bisogna dirlo subito a canso di equivoci (nessuna sua abrogazione tacita !) post DL 36/2022, ma solo un grande reset (azzeramento) dei comandi (e distacchi) disposti con vecchie ‘modalità’, per passare a nuovi limiti sul suo (loro) uso e a nuove modalità informatiche nazionali, ma v. infra su tali aspetti.
Sempre norma/regola (ma contabile) di carattere generale da leggere subito abbinata al comma 2-sexies cit. è quanto dispone l’art. 70 comma 12 di cui quale Ufficio statale utilizzatore di dipendneti di PPAA locali (es. Agenti PM !) spesso si dimentica, che dispone t-a-s-s-a-t-i-v-a-m-e-n-t-e:
“12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale (((REGOLA))). La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1[2], del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.”(((MEF)))
Analizzando e riflettendo per ora solo su detto comma 2-sexies non si può non rilevare come in esso il Legislatore:
1) cuiriosamente non usa il termine “comando”: ma quello di ‘UTILIZZO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA’, con lo stesso significato[3]; ma guai a confonderlo con lo stesso istituto “..assegnazione temporanea..” di cui allo specialissimo articolo 23-bis sempre del Tupi (“Articolo 23 bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato”) comma 7[4], peraltro inapplicabile a “nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.” (v. ivi al comma 8)
2) espone chiaramente come trattasi di utilizzo per una ESIGENZA ma di tipo “ORGANIZZATIVA” (diversamente dal “comando” ex art 56 DPR 3/1957: v. sotto) e cioè? Dice il Legislatore del tipo di cui ai “documenti di programmazione previsti all’articolo 6”, ovvero il Programma Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP): praticamente è un utilizzo di personale esterno (di altra PA)per scopo funzionale abbinato a posto di dotazione organica (!!! non così il comando ex art. 56 DPR 3/1957 , v. sotto); a certificare che il comandato sta su di un posto di DO è il Legislatore stesso, ergo a rigore non si possono legittimamente attuare comandi su ‘posti’ indisponibili in DO (perché non presenti o inutilizzabili ai sensi di legge) e/o non messi in prossima copertura dal vigente (per la durata del comando) PTFP;
3) si comprende bene che l’istituto opera in presenza di un dipendente di ruolo (Tizio) di PA e di 2 (due) distinte PP.AA. (la “A” e la “B”) aventi ciascuna il suo ‘ruolo’ (organico) del personale, delle quali la PA “A” è Ente datoriale del dipendnete Tizio che poi viene utilizzato dalla PA “B”; lo stesso avviene nel comando ex art. 56 DPR 3/1957, v. sotto; diversamente che nel distacco (v. Infra sent. C.Cost. 227/2020 infra) ove v’è un’unica PA ma con Uffici operativi dislocati su diverse sedi ubicate in diversi Comuni italiani o all’estero (v. uffici governativi su territori extra Italia);
4) ha integrato, dall’1.1.2013, ab externo tale comma 2-sexies con l’introduzione del ncessario consenso dell’interessato a norma dell'articolo 1, comma 413, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228“ 413. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, (((SOLO)) con l'assenso dell'interessato.”;un tempo tale assenso non c’era assolutamente ed era, almeno sulla carta, come se il dipendente Tizio subisse il comando, come continuano a subirlo (assolutamente non serve l’assenso) i dipendenti del PI non crontrattualizzato ex art. 56 DPR 3/1957. Con l’occasione del DL 36/2022 il legislatore ben avrebbe - per chiarezza- potuto inglobare nel comma 2-sexies l’assenso necessario del dipendente ancora in vigore;
5) con il limite dei tre anni (una sorta di lungo periodo di prova terminabile con l’assunzione in ruolo a mezzo mobilità privilegiata di cui al comma 2bis ancora in vigore, anche post DL 36/2022 convertito, si vuole evitare lo sperimentato reiterato protrarsi (anche decenni) di situazioni amministrativamente/gestionalmente anomale per cui una stessa persona occupa ben due posti di dotazione organica - di due distinti ruoli - impedendo sine die alla PA cedente la stabile copertura del posto che vede il titolare assente per comando, ma giuridicamente presente; eccone la ratio, condivisibilissima, con buona pace dei comandati tutti! Oltre vi sarebbe un abuso dell’istituto contrario all’art. 97 Cost. (funzionalità delle PP.AA.).
Molto più raffinato, elegante, tecnico[5] ed analitico, era e resta tutt’ora, invece, per il personale del Pubblico Impiego non privatizzzato, quanto dispone in via generale l’art. 56 del DPR 3/1957 per lo stesso istituto del comando anche se già dal 1957 non manca l’alternativa locuzione dell’ “utilizzazione” o anche “assegnazione temporanea” nei fatti, ma solo nei fatti, dagli effetti identici al comando:
“Articolo 56
Comando presso altra amministrazione.
L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e...