Contrattazione integrativa o decentrata: pare che anche la pa ente locale possa procedere con atto unilaterale, ma su quali materie esattamente post ccnl 21.5.2018?
Mentre fervono le trattative per ‘chiudere' in via definitiva i CCDI o CCAL in tutti gli...
Contrattazione integrativa o decentrata: pare che anche la pa ente locale possa procedere con atto unilaterale, ma su quali materie esattamente post ccnl 21.5.2018?
23 Aprile 2019
Mentre fervono le trattative per ‘chiudere' in via definitiva i CCDI o CCAL in tutti gli EE.LL. italiani, devesi qui ricordare che l'ex Ministro Brunetta ha introdotto illo tempore la seguente non insensata disposizione nel TU del Pubblico Impiego al comma 3ter dell'art. 40:
“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.”
Alcuni casi/circostanze di mancati accordi su tutte le materie possono presentarsi, per svariate ragioni: ogni PA ha una sua storia della contrattazione decentrata o integrativa!
Come si evince chiaramente dal tenore letterale (vedi anche passaggio evidenziato) ed anche secondo la ratio legis TUTTE LE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA sono passibili di questo potere normativo unilaterale della PA nel superiore interesse pubblico.
Invero anche dallo scritto Aran “La procedura della contrattazione decentrata integrativa - Comparto Regioni e Autonomie locali_Marzo 2013” (v. https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5118/Procedura%20contrattazione%20integrativa.pdf ) si apprende quanto segue:
“10. Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
(...)
Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per la stipulazione del CCDI, l'ente può avvalersi della disciplina dell'art.40, comma 3- ter, del D.Lgs.n.165/2001.
La decisione unilaterale consentita dal legislatore può riguardare anche solo una o più materie rispetto alle quali solo non si è raggiunto l'accordo, come sembra deporre la stessa formulazione testuale del citato art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs.n.165/2001 (“l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.”).
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 9738 del 6.3.2012, si è pronunziato sulla applicabilità delle previsioni dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n.165/2001, fornendo anche utili modalità operative in materia. In particolare, il Dipartimento ha evidenziato che:
a) il presupposto legittimante l' applicazione della norma è la mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata e/o la scadenza del termine della sessione negoziale ove prevista;
b) il mancato accordo comporta un pregiudizio al buon funzionamento della pubblica amministrazione;
c) negli atti adottati per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione devono chiaramente essere evidenziati i presupposti di interesse pubblico che rendono necessaria la determinazione unilaterale sostitutiva del mancato accordo;
e) nei medesimi atti devono risultare i tentativi fatti e volti, comunque, al raggiungimento dell'accordo;
f) l'atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo ha ipso iure natura transitoria;
g) in ragione della transitorietà dell'atto unilaterale, è opportuno che l'amministrazione, anche in assenza di richiesta da parte delle organizzazioni sindacali, secondo i principi generali di correttezza e buona fede, provi periodicamente a riaprire le trattative per la definizione consensuale dell'istituto controverso;
h) agli atti adottati unilateralmente si applicano sempre le procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art.40-bis del D.Lgs.n.165/2001.”
Sull'istituto la Gr. di merito ha da subito messo in guardia alcuni furbetti delle PP.AA. che agiscono troppo frettolosamente ...a norme e per conto di certi politici che non gradiscono le trattative dovute per legge: v. “Tribunale Velletri, 21/07/2011
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione da parte dell'amministrazione di determinazioni unilaterali in materie riservate alla contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'art. 40, comma 3- ter, d.lg. n. 165 del 2001 (nella specie, ripartizione delle risorse annuali decentrate), presuppone un " mancato accordo ", ossia che le trattative tra amministrazione ed organizzazioni sindacali non abbiano avuto alcun esito positivo (a prescindere dal contenuto delle stesse), ovvero che il sindacato non abbia ottemperato alla richiesta di consultazione per la formazione del consenso; la norma, invece, non consente interpretazioni tali da costituire un espediente per sottrarsi al confronto sindacale (fattispecie nella quale il Tribunale ha ritenuto che costituisse condotta antisindacale l'adozione delle determinazioni unilaterali in presenza di un comportamento dell'amministrazione elusivo degli obblighi di informazione e contrattazione in materia di ripartizione dei fondi).”
Fonte:
Giust. civ. 2012, 5, I, 1348
Ebbene, inspiegabilmente, alla luce della Gr. ancora assente sul punto, il CCNL 21.5.2018 degli EE.LL., ma anche altri CCNL dei restanti macro-comparti pubblici (v. quello delle Funzioni centrali, dell'Università etc.) hanno normato in modo da distinguere non solo due distinti termini massimi ordinari e massimi prorogati (DA CHI?) ma anche due blocchi di materie (v. meglio nella Tabella in calce) rispetto ai quali per alcune materie la PA in caso di mancato accordo assolutamente non pare avere detto potere di adottare il cd atto aunilaterale ma riassume “... le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, ”: cioè? Allo stato NON E' DATO SAPERE !!!...