COVID, CITTADINI, LAVORATORI DIPENDENTI E VACCINI: TRA COSTITUZIONE E LEGGI DELLO STATO.
Inquadramento generale ed effetti del rifiuto di vaccinarsi.
COVID, CITTADINI, LAVORATORI DIPENDENTI E VACCINI: TRA COSTITUZIONE E LEGGI DELLO STATO.
Inquadramento generale ed effetti del rifiuto di vaccinarsi.
04 Marzo 2021
Quanti ‘soggetti’ (individui) in Italia si sono posti e/o si stanno ancora ponendo la domanda: “Mi vaccino o no?” premesse tante considerazioni tra le prime la scarsa probabilità, visto il buono stato di salute e dunque l’elevatissima probabilità che anche in caso di contrazione del virus il tutto passi con un banale raffreddore o poco più, nelle more che questi vaccini arrivino.
Invero nessun giornalista (in TV o alla radio) - le uniche ‘fonti’ che il cittadino medio ascolta/sente/conosce: la legge viene dopo; quando si va dall’Avvocato! - ha mai detto: “Il vaccino è obbligatorio!”
Mentre è noto ad esempio che per quanto attiene il recente vaccino anti Covid-19 di Pfeizer Biontech, il modulo di consenso contiene quattro frasi:
«Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono...(pag. 9),
«Il vaccino può causare reazioni avverse...(segue l'elenco a pag. 10),
«L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino Pfizer (pag. 11),
«Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza (pag. 11)»
Non roba di poco conto ! Vero è che i bugiardini di qualunque farmaco o diverso vaccino normalmente utilizzato recano avvertenze simili; ma è altrettanto vero che molti individui proprio per questo si tengono alla larga da dette ‘sostanze’ tutte e magari si curano in modo naturale con molecole quali la Berberina (in via preventiva) o la Quercetina (ex post), etc., che la natura ci offre senza grandi controindicazioni dietro suggerimento di Medici che curano tutta la persona (individuo) e non la singola malattia probabile/insorta!
Venendo alla legge, in primis c’è l’art. 32 della Costituzione coi suoi due commi:
[I] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[II] Nessuno (((= NESSUN INDIVIDUO)) può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Dunque la legge può imporre.
Bene, in Italia la legge, allo stato, per quanto qui interessa, impone al LAVORATORE DIPENDENTE e non al cittadino non lavoratore dipendente: quindi devesi subito tracciare una bipartizione della questione “Covid2019 e lavoratori dipendenti (pubblici/privati)” e “Covid e lavoratori autonomi o privati cittadini non lavoratori”.
Per i secondi ad esempio - cui poi appartengono anche i primi quando sono fuori dal lavoro - ad esempio palesemente incostituzionale (contraria a norme imperative = il rango costituzionale tali le qualifica!) la condizione contrattuale per cui chi non è vaccinato non entra in un dato supermercato o su di un volo di linea; all’uopo serve una norma di legge, che al momento non esiste e della cui prossima futura esistenza chi scrive dubita molto. Invero tali clausole - pur ove ammesse ‘per legge’ - equivalgono ad imporre indirettamente trattamenti sanitari in violazioned ell’art. 32 Cost. Al momento si ringraziano i padri costituenti!
Per i primi, invece, è tutto scritto nel D.Lgs. 81/2008 ed in modo davvero bilanciato - rispetto all’art. 32 Cost.[1] - che in sintesi dispone quanto segue (cfr. Avv. Rolando Rubini su https://www.puntosicuro.it):
“Per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, il D.Lgs. n. 81/2008 ribadisce, ampliandone il contenuto rispetto al D.Lgs. n. 626/94, che [(art. 25 c. 1 lett. b)] che il medico competente “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” [“il modello astratto di responsabile della direzione sanitaria si sintonizza con la ricerca scientifica, anche mondiale, del settore, oltre che con la ricerca della comunità scientifica della realtà produttiva italiana” (ancora: Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, u.p. 30 marzo 2000, n. 5037, in Guariniello R., Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro, commentario con la giurisprudenza, Iposa, 2008, 163).] e, più avanti (art. 39 c. 1), che “l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”.
In sostanza se da un lato il datore di lavoro ha l'obbligo di esigere l'osservanza da parte del medico competente dei suoi obblighi (Cass. Pen., 30 marzo 2005, in ISL, 2005, 405), dall'altro dall'attività del medico competente scaturiscono obblighi anche per gli altri soggetti come i lavoratori e, soprattutto, il datore di lavoro (cfr. Cass. Pen. 16 dicembre 2004, in DPL, 2005, p. 117, per un caso di responsabilità di un Sindaco che non aveva messo a disposizione dei lavoratori i vaccini prescritti dal medico competente).
Protezione dal Rischio da agente biologico: SARS-COV2, virus del 3° gruppo
Gli agenti biologici vengono classificati in quattro gruppi, graduati secondo la loro crescente pericolosità in relazione al rischio di infezione, alla gravità della malattia provocata e alla disponibilità o meno di efficaci misure di profilassi, di controllo della sua diffusione e di idonee terapie.
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico che nel caso di SARS-COV2 è costituito da RNA. Vengono individuati nel gruppo 4, il più pericoloso, gli agenti biologici che possono provocare malattie gravi e costituire un serio rischio non solo per i lavoratori ma anche per la comunità. Il SARS-COV2 inizialmente stava per essere inserito nel gruppo 4, ma con la modifica del Decreto Legislativo 81/2008, in applicazione della Direttiva CE 2020/739 del 3 giugno 2020, è stato classificato come appartenente al gruppo 3.
(…)
Gli obblighi del Datore di Lavoro e del Medico Competente: valutazioni, misure protettive, vaccinazione
Nel caso del rischio biologico, al pari di tutti gli altri rischi presenti durante il lavoro, come prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008, gli obblighi principali del datore di lavoro sono quelli di valutare l'esposizione a cui sono sottoposti i lavoratori, utilizzando i metodi INAIL o di altri Enti scientificamente attendibili, organizzare il servizio di prevenzione e protezione aziendale in modo tale da fronteggiare anche i rischi biologici, programmare l’adozione delle misure di prevenzione, che vanno dal semplice uso di dispositivi di protezione individuale fino alla predisposizione di misure di contenimento strutturali, sulla base di protocolli, procedure e istruzioni adeguate e vincolanti per tutti, formare e informare i lavoratori, procedere alla sorveglianza sanitaria degli esposti tramite il medico competente specialista in Medicina del Lavoro o comunque munito dei requisiti di legge, che sarà di fatto e di diritto il regista della tutela sanitaria dei lavoratori per quanto attiene il rischio da agenti biologici.
(…)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute dei propri dipendenti, e di tutte le persone presenti sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 2087 del Codice Civile (che sancisce l'obbligo datoriale della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale): per quanto riguarda i rischi sanitari, ad esempio da agenti biologici, il datore di lavoro dovrà, di concerto e con la collaborazione obbligatoria e decisiva del medico competente (coinvolgimento RSPP e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS), individuare nel vaccino, secondo quanto già previsto dagli organismi scientifici internazionali e nazionali e in conformità alla pianificazione disposta dalle autorità sanitarie nazionali, la misura necessaria e sufficiente (ai sensi dell’art. 279 del D. Lgs. n. 81/2008) idonea a proteggere nel luogo di lavoro tutte e persone presenti dal rischio di contagio derivante dalla diffusione incontrollata del virus SARS COV2, ed inserire tale misura nel DVR.
Simultaneamente a quanto previsto sull’adozione del vaccino nel DVR, il medico competente inserirà la vaccinazione anti-COVID nel proprio protocollo sanitario, in analogia a quanto avvenuto per la disposizione dei tamponi antigenici/molecolari in strutture sanitarie pubbliche e accreditate.
Quando ciò avviene, il lavoratore ha l’obbligo conseguente di sottoporsi agli accertamenti sanitari o vaccini previsti, a meno che non rientri nelle contro-indicazioni previste dall’ISS o documenti uno stato di immunità acquisita per precedente infezione da SARS-CoV-2. Tale immunità ha peraltro una durata limitata, attualmente valutata in sei mesi.
L’articolo 20 del D.Lgs. n. 81/2008 è chiaro, in relazione agli obblighi del lavoratore:
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (...)
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Sanzioni per i lavoratori per la violazione dell’Art. 20, co. 2, lett. b), i): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]”.
Più esattamente, andando oltre l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, l’art. 279 recita:
“L'art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro [D.Lgs. n. 81/2008] impone al datore di lavoro di mettere a disposizione ‘vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, da somministrare a cura del medico competente’.
(((Articolo 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’ALLEGATO XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Sanzioni Penali
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
• Art. 279, co. 1, 2: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro...