DAL 15.12.2021 NIENTE FERIE SENZA VACCINO ANTICOVID2019 E CORRELATO SUPER GREEN PASS LAVORATIVO: E’ LA NUOVA FRONTIERA GIURIDICA DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN TEMPI DI PANDEMIA
DAL 15.12.2021 NIENTE FERIE SENZA VACCINO ANTICOVID2019 E CORRELATO SUPER GREEN PASS LAVORATIVO: E’ LA NUOVA FRONTIERA GIURIDICA DELLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN TEMPI DI PANDEMIA
La posizione del Ministero dell’Iterno a Dicembre 2021 in vista del 15.12.2021.
16 Dicembre 2021
Il fatto che istituti della ‘gestione’ del rapporto di lavoro quale la fruizione delle ferie o di permessi retribuiti - fosse anche quello giornaliero per la donazione del sangue - presuppongano per la fruizione dei medesimi un rapporto di lavoro in atto, cioè non sospeso da aspettativa in godimento o altra condizione/evento (si pensi alla malattia), è pacifico per tutti e sembra addirittura inutile evidenziarlo sul piano tecnico-giuridico della gestione delle risorse umane.
Ma dinanzi alla fatidica data del 15.12.2021 a decorrere dalla quale per alcuni dipendenti pubblici (“… personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari ...”) entra in vigore ex art. 2 DL 127/2021 il SUPER GREEN PASS LAVORATIVO o meglio più esattamente: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”(v. comma 2 cit. Art. 2), l’osservazione di cui in apertura non è tanto scontata: invero, quid iuris se ante 15.12.2021 un dipendente della Polizia Municipale in tremendo arretrato con la fruizione delle ferie (massimamente quelle relative agli anni precedenti: sì anni, non solo anno precedente) intendesse spostare un po’ più in là la decisione se farsi o meno ‘punturare’ per lavorare?
Come è noto ai più, tutti i settori del Pubblico Impiego suddetti sono in tremenda situazione di deficit di organico sicuramente presso gli EE.LL. Ma non solo (quanto alle cause tecnico-giuridiche ma anche politiche ci si potrebbe scrivere un articolo di decine e decine di pagine: meglio soprassedere!), con conseguente concreta/pratica possibilità di fruire delle ferie ai sensi di legge, salvo creare disservizi se non addirittura interruzione di pubblici servizi. Conseguenza: la creazione sulle spalle e sulla salute (minandola gravemente e da anni!) di molti dipendenti (vogliamo solo pensare al personale della Polizia Penitenziaria!? Basta leggere le cronache.) di un arretrato spaventoso quanto a fruizione delle ferie. Quale migliore occasione storica, unica ed irripetibile per chiederle, magari ‘in blocco’, ora in vista della chiamata alla puntura del 15.12.2021 ? Anche se proceduramente parlando il termine operativo effettivo della verifica ed annessa conseguenza si sposta di qualche giorno rispetto al 15.12.2021, perché ex art. 2 cit:
“3. [1] I soggetti (((dirigenti/responsabili))) di cui al comma 2 verificano immediatamente (((ma solo dal 15..12.2021))) l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
[2] Nei casi in cui non risulti
l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2
o (((anche solo))) la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto
i soggetti (((verificatori))) di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni (((= 15.12.2021 + 5gg.)) dalla ricezione dell'invito (((es. Il 15.12.2021 stesso))), la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione
oppure l'attestazione relativa all'omissione
o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito (((es. Dal 15.12.2021))),
o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1.
(((NEL SOLO CASO ))) [3] In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
[4] In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano (((con un atto formale))) l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina
l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.