DIPENDENTE PUBBLICO SMART WORKER POSITIVO ASINTOMATICO: E SE ARRIVA L’ORDINE DELLA QUARANTENA o DELL’ISOLAMENTO DOMICILIARE?
SMART WORKING
DIPENDENTE PUBBLICO SMART WORKER POSITIVO ASINTOMATICO: E SE ARRIVA L’ORDINE DELLA QUARANTENA o DELL’ISOLAMENTO DOMICILIARE?
a cura di Riccardo Lasca
10 Settembre 2020
Si rileva doverosamente in via preliminare alla presente specifica trattazione che molte PP.AA., all’appprossimarsi del termine del 14.9.2020 (v. art. 263 comma 1 periodo IV del DL 34/2020 convertito in legge) in cui cesserà il PRIMO (FASE 1^) SMART WORKING STRAORDINARIO CAUSA COVID2019 (unilaterale ad iniziativa della PA ope legis) DELLA STORIA REPUBBLICANA DELLE PP.AA.ITALIANE (in sintesi, regole della LIMITAZIONE DELLA PRESENZA IN UFFICIO O ESENZIONE RETRIBUITA DAL LAVORO se del caso: ERGO SMART WORKING GENERALIZZATO O DIFFUSO QUASI A TUTTI) per passare dal 15.9.2020 alla FASE 2^ DELLO SMART WORKING ORDINARIO AUTORIZZATO A DOMANDA AL 50%* (*minimo per legge o massimo? Non è dato sapere!) DEI DIPENDENTI CHE POSSONO LAVORARE IN SMART WORKING (i mesi pregressi lo certificano: trattasi di diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre diritto soggettivo), sono ben lungi dall’aver siglato e normato a livello aziendale PROTOCOLLI DI INTESA OPERATIVI CON LE OO.SS. secondo IL PROTOCOLLO TIPO NAZIONALE del 24.7.2020 che pure invitava non a caso a (estratto punti 8 e 9):
“8. che, nelle more di una definizione contrattuale specifica del rapporto di lavoro agile, le amministrazioni attivino il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente, al fine di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche prevedendo la coerente applicazione degli istituti del rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti alle attività di lavoro svolte in forma agile;
9. sull’opportunità che, qualora siano adottati regimi di articolazione dell’orario di lavoro giornaliera o settimanale diversi da quelli precedenti all’entrata in vigore delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica, le amministrazioni favoriscano la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;”;
sperando che serva da monito e sollecitazione a stipularli: ancora qualche giorno di tempo è dato.
Eppure e comunque dal 15.9.2020, ma anche da subito (ora per allora) i dipendenti pubblici suddetti (quelli che in smart working possono lavorare: poi per quanti giorni sarà da vedersi) potranno (possono) presentare domanda per lavorare in smart working (ad esempio esponendo le loro personali condizioni anche di mero “disagio”) sperando di rientare nel suddetto 50% degli aventi titolo (diritto soggettivo) sino al 31.12.2020, poi si passerà al 60% sempre ex art 263 cit. del DL 34/2020 convertito, ma quella sarà la FASE 3 ^ DELLO SMART WORKING ORDINARIO generata dal COVID2019.
Tutto noto e divulgato sul web, vedasi ad esempio l’ottimo pezzo su https://quifinanza.it/pubblica-amministrazione/video/smart-working-pubblica-amministrazione/409188/ dal seguente titolo riassuntivo chiarissimo: “Smart working per la Pubblica Amministrazione: proroga e scenari per il 2021 - Secondo quanto stabilito dal decreto Rilancio, lo smart working per i dipendenti pubblici sarà obbligatorio al 50% fino al 31 dicembre 2020.” del 20 Agosto 2020.
Ma anche sub https://quifinanza.it/lavoro/smart-working-e-nuovi-congedi-nel-decreto-cosa-cambia-in-autunno/413443/ : “Smart working e nuovi congedi nel decreto: cosa cambia in autunno Approvato il diritto allo smart working e i congedi Covid per genitori di figli fino a 14 anni che restano a casa da scuola in quarantena.”
Nelle more di quanto sopra, si delinea all’orizzonte dal 15.9.2020, data in cui presumibilmente le PP.AA. Più rispettose della legge scritta e pubblicata in Guff. richiameranno in ufficio i propri dipendenti ora smart workers, massimamente con la riapertura delle scuole e con l’aumento dei cd positivi asintomatici, maxime tra i giovani, la seguente questione/il seguente aspetto forse non ben ponderato dal Legislatore di prime cure per la piena funzionalità della PA anche grazie a dipendenti lavoranti non necessariamente in ufficio: il dipendente pubblico positivo al tampone di rilevamento COVID2019 assolutamente asintomatico e con capacità lavorativa non compromessa come deve essere considerato e dunque come deve comportarsi durante la quarantena? E’ ammalato o non lo è e dunque può lavorare in quarantena da casa sua? Stesse domande per la condiizone di soggetto posto in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
Le risposte le fornisce l’art. 26 del DL 18/2020 convertito ai commi seguenti per i PUBBLICI DIPENDENTI?
“1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 [articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. ], convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19***, dai lavoratori dipendenti del settore privato(((e per quelli pubblici ???))), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (((e ai fini della prestazione lavorativa pure; ma OVE ASINTOMATICO e quindi NON AMMALATO INTERMINI MEDICO-LEGAL-FUNZIONALI???))).
(((*** OVVERO: “d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree [,] ubicate al di fuori del territorio italiano (4) [[4] A norma dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la misura di cui alla presente lettera non si applica agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonche' delle relative attivita' di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.] ;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;))).
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (3) .
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.”
Per i DIPENDENTI PUBBLICI quid iuris?
L’INPS (Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali - Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione - Coordinamento Generale Medico Legale) nel messaggio Roma, 24-06-2020 n. 2584 (“Indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato “Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”) afferma e delimita così: “Preliminarmente, si precisa che, nell’ambito della categoria dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’articolo 26 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata^^^ istituita presso l’Inps, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.” (^^^= Co.Co.Co.).
L’art. 9 del DL 9/2020 NON CONVERTITO IN LEGGE disponeva per i soli dipendenti pubblici l’equiparazione di tali condizioni ad uno stato di malattia grave assimilabile al RICOVERO OSPEDALIERO con tutte le annesse conseguente amministrative ed economiche; con introduzione anche di uno status ulteriore (v. comma 3):
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),».
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista.”
L’attuale in vigore DL 111/12020 all’art. 5 recita:
“Articolo 5 - Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici
1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere (((HA DIRITTO SEMPRE E COMUNQUE ? No. V. comma 2 )))) la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.(((piena)))
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione...