ENTI CON LA DIRIGENZA: IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA QUALE NUOVA FIGURA DIRIGENZIALE A TERMINE GRAZIE AL CCNL 2018 ANCHE SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE?
NUOVA FIGURA DI FATTO DIRIGENZIALE RAPPRESENTATA DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (PO) DOPO...
ENTI CON LA DIRIGENZA: IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA QUALE NUOVA FIGURA DIRIGENZIALE A TERMINE GRAZIE AL CCNL 2018 ANCHE SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE?
I conti non tornano secondo gli artt. 97 Cost. e 107 del D.Lgs. 267/2000: eppure…..
03 Settembre 2020
Possiamo ormai pacificamente dire che negli Enti Territoriali italiani dopo l’ossimoro Segretario Generale (sempre nominato per legge FIDUCIARIAMENTE dal Sindaco: però individuato dalla L. 190/2012 (ANTICORRUZIONE – LEGALITA’) come colui che ‘di norma’ (curioso modo ‘ondulante’ di normare) deve ricevere – sempre per nomina del Sindaco – l’incarico a RPCT con bene note funzioni ANTICORRUZIONE E PRO TRASPARENZA E LEGALITA’ dell’operato dell’Ente a partire dal suo massimo rappresentante, cui certe leggi vanno spesso troppo strette, ora è ormai giunta l’ora di fare il punto sulla NUOVA FIGURA DI FATTO DIRIGENZIALE RAPPRESENTATA DAI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (PO) DOPO IL CCNL DEL 2018, quindi negli Enti con la Dirigenza. Una bella soluzione organizzativa offerta dalle Giunte e molto gradita agli stessi Dirigenti che così dormono sonni tranquillissimi.
E sì perché, nonostante il tassativo disposto dell’art. 17 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 normante l’unico caso transitorio ed eccezionale di possibilità di DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI (e non la mera e diversa ipotesi di DELEGA DI FIRMA che ancora taluno continua a confondere con la prima), conforme alla previsione dell’art. 97 Cost. anche sotto il profilo dell’accesso al pubblico impiego che deve avvenire per ‘concorso’ o comunque secondo una procedura comparativo-selettiva, laddove l’incarico di PO sembra che non sia mai preceduto da reale e oggettiva selezione comparativa e quasi sempre attribuito fiduciariamente dopo un generico avviso a manifestare il proprio interesse per una procedura di nomina dai contorni oscuri.
Ma tale situazione, benché palesemente contra legem (tanto per chiarire tutti gli atti gestionaali adottati da tali PO sono annullabili su ricorso tempestivo - 60gg. - viziati da incompetenza!), trova fondamento, anche negli atti deliberativo-organizzativi scritti dalle Giunte, con tanto di parere tecnico favorevole del Direttore Generale o del Segretario Generale o del Dirigente del Personale che in assenza del primo ha spesso anche la competenza sulla macro organizzazione dell’Ente, in forza dell’adeguamento del ROUS dell’ente alla seguente mal compresa clausola del CCNL 2018 Personale delle Categorie che per come viene interpretato e ed applicato sembra aver riscritto l’art. 97 della Costituzione e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUAL) sulle competenze della Dirigenza locale mutabili solo ‘per legge’ e non per CCNL:
> art. 13, comma 1 lett. a):
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta
di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
> art. 15 comma 2 periodo II:
Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con
dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali
funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a
rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Sic rebus stantibus, in moltissimi Enti Territoriali - dimentichi i Sindaci, Giunte, i Dirigenti e Funzionari aspiranti, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 107 del TUAL - hanno preso ‘la palla al volo’ ad hanno DELEGATO non il mero ‘potere di firma’ alle PP.OO. ma proprio le FUNZIONI DIRIGENZIALI per cui il delegato risponde in via personale e diretta ed esclusiva (la responsabilità per culpa in vigilando del Dirigente sussite solo nella delega di firma!!!) sul piano CIVILE, ERARIALE e PENALE, e dinanzi talvolta a 16.000€. annui lordi aggiuntivi non è che siano molti i Funzionari aspiranti e poi incaricadisposti a dire che l’atto di incarico è illeggittimo come a monte è illeggittima la norma del ROUS che ciò prevede; mentre non risulta a fronte di tale poderoso atto organizzativo al Dirigente sia retribuita la retribuzione di Posizione spettantegli e sicuramente tace in quanto viene esonerato/sollevato da molte responsabilità gestionali: sicché l’Ente paga due soggetti ma uno solo lavora.
La riprova di tale nuova DIRIGENZA territoriale la si ha leggendo gli atti degli Enti: sempre più rari sono gli atti firmati ‘finalmente’ dai Dirigenti di ruolo, quelli che hanno fatto un concorso per essere tali: frequentissimi sono invece gli atti firmati in modo autonomo da tali NEO...