GLOSSARIO ESSENZIALE PER LA MACRO E MICRO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI
GLOSSARIO ESSENZIALE PER LA MACRO E MICRO ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI PUBBLICI
Come evitare atti organizzativi illegittimi (incompetenza/violazione di legge) e forieri di responsabilità penali, oltre che erariali
11 Giugno 2020
a cura di Riccardo Lasca
Una struttura produttiva, pubblica o privata che sia, prima di funzionare/produrre deve essere organizzata in modo chiaro, trasparente ed inequivoco sia in primis per i lavoratori dipendenti che la fanno ‘funzionare’, sia per i cd. utenti, esterni ma anche interni.
L’organizzazione delle PP.AA. e non solo è ormai - anche per via delle innumerevoli fonti normative - una scienza e come tutte le scienze utilizza anche termini del frasario quotidiano in modo tecnico/specifico che spesso trae in inganno e/o errore quanti tecnici, neo-addetti o pseudo-addetti ai lavori (presso Servizio o Direzione del Personale ma anche qualunque Servizio e/o Direzione) si cimentano in essa, magari assecondando curiosi quanto privatistici desiderata del politico di turno - che li ha anche nominati fiduciariamente - nel 99,99% dei casi assolutamente ‘a digiuno’ in e per siffatta materia. Invero, che ne sa un Sindaco Medico di siffatti latinorum? Ma se poi a sbagliare è un Sindaco Avvocato….c’è anche dolo? Guai a quei tecnici che li assecondano. Vediamo perché.
Fortunatamente per la materia in esame detti addetti ai lavori sono fortunati in quanto esiste, tra legge (Legge / D.Lgs. / DL) e ccnl, un autentico GLOSSARIO che, alla pari del CODICE CIVILE dovrebbe evitare loro di fare dichiarazioni del tipo (udibili tutti i giorni sui principali TTGG nazionali condotti da giornalisti pubblici e/o privati strapagati ma non formati a dovere) ‘il contatto tra Tizio e la Società Alfa è stato R-E-S-C-I-S-S-O’ quando poi a ben approfondire la notizia si tratta di RISOLUZIONE o di RECESSO dal contratto! Sono istituti identici? Neppure per sogno basta leggere i vari differenti articoli che il Codice Civile repubblicano ma anche quello napoleonico dedicano ad essi, ma detti giornalisti conoscono/amano solo (ascoltateli bene!) il termine R-E-S-C-I-S-S-I-O-N-E: suona meglio/fa colpo per il giornalista che riporta la notizia, ma è un errore clamoroso e quindi una notizia falsa!
Detto GLOSSARIO legislativo è datato ma non è scaduto e sta scritto nella L. 724/1994 (L. Fin. 1995) esattamente all’art. 22 che per quanto qui interessa così recita in adeguamento a precise Direttive europee dell’epoca mai più cambiate:
L. n. 724/1994 (LF 1995)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art.22
Personale.
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale (((= 36H/SETT.LI PER IL PUBBLICO IMPIEGO, SALVO PART-TIME!))), è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. (((LO SMART WORKING E’ ESENTE DA TALE REGOLA!)))
DL n. 79/1997 conv.to L. 140/1997
Art.6
Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro.
(v. comma 5!)
5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario (((di servizio))) articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, s-e-n-t-i-t-e (((sentite previamente e non informate successivamente!!!))) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.”
Bene. E’ dunque chiaro, anche leggendo le innumerevoli Circolari del DFP che hanno (solo) esplicitato meglio le suddette fornti normative che cos’è:
> l’ ORARIO DI SERVIZIO di una PA = orario in cui una PA f-u-n-z-i-o-n-a coi suoi uffici ove lavorano in sede o in smart working i relativi dipendenti; deve essere chiara anche la sua ARTICOLAZIONE ORDINARIA SU BASE SETTIMANALE, SALVO DEROGHE (ECCEZIONI) MOTIVATE: solo 5/7 con ‘giornata non lavorativa il s-a-b-a-t-o’; ma vi sono anche le eccezioni 4/7; 6/7; 7/7. Insomma: l’ORARIO DI SERVIZIO DI UNA PA CI DICE QUANDO LA P.A. E’ APERTA in senso lato O QUANDO E’ CHIUSA in senso assoluto. Nelle cd. FESTE NAZIONALI (GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI) la PA di norma (es. un Comune) non FUNZIONA, ma un OSPEDALE sì.
> l’ ORARIO DI SERVIZIO di una PA con APERTURA AL PUBBLICO = orario in cui una PA f-u-n-z-i-o-n-a coi suoi uffici,ove lavorano in sede o in smart working i relativi dipendenti, RICEVENDO = DIALOGANDO con gli utenti;
> l’ ORARIO DI LAVORO di un dipendente pubblico che ovviamente deve avere una ARTICOLAZIONE SETTIMANALE “FUNZIONALE” all’orario di servizio della struttura/ufficio pubblico in cui lavora, sino a che non arrivano i robot pubblici; orario di lavoro che ex art. 36 Cost. non può mai avere una articolazione settimanale 7/7, salvo particolari deroghe per i turnisti in cui la giornata di riposo settimanale la si fruisce in riferimento a 15 gg. e non 7 gg.; detto orario implica per il dipendente l’OBBLIGO DI RECARSI AL LAVORO E LAVORARE IN UFFICIO O DI LAVORARE ANCHE DA CASA O ALTROVE COME PER LO SMART WORKER, GIUSTIFICANDO IN MODO TIPIZZATO EX LEGE/EX CCNL LE EVENTUALI (SONO ECCEZIONI) SUE ASSENZE DAL LAVORO (malattia, ferie, permessi vari, etc.: sarà chiaro quindi che su GIORNATA DI RIPOSO, su GIORNATA NON LAVORATIVA PERCHE’ L’ORARIO DI SERVIZIO E’ PARI A ZERO = LA PA. E’ CHIUSA insomma. Fanno eccezione alcuni istituti di assenza vari - che gli addetti ai lavori ed i programmatori dei software di gestione del personale devono conoscere bene - in cui alcune assenze dal lavoro ricadenti su giornate festive, di riposo o non lavorative vengono computate comunque ai fini del la gestione e computo della fruizione di specialissimi istituti (v. per la malattia il cd. periodo di comporto; etc.: tutti casi eccezionali espressamente normati dalla singola fonte, basta leggerla ed applicarla). Le ferie poi - quantificate dal ccnl - ed altri istituti si maturano in misura diversa a seconda dell’orario di lavoro che il dipendente osserva (quanti giorni la settimana lavora): su 4/7; 5/7; 6/7 (mai 7/7!), è tutto scritto.
Chi ha la bontà di leggere anche il D.Lgs. 165/2001 e magari il ROUS del proprio Ente scoprirà e la Gr. del Lavoro, unitamente al D.Lgs. 267/2000 per gli EE.LL., che:
> l’organizzazione e la strutturazione dell’ORARIO DI SERVIZIO è atto di MACRO ORGANIZZAZIONE di competenza dell’organo politico ‘operativo’ dell’Ente (il CdA dell’Ente Pubblico): di norma la Giunta, non il Sindaco che è incompetente in punto di diritto e talvolta anche di fatto non essendo un addetto ai lavori! La Giunta delibera sempre su proposta di almeno un Dirigente che deve attestare, firmando, la regolarità tecnica del deliberato;
> la distribuzione settimanale (l’articolazione) dell’orario di lavoro dei dipendenti assegnati a ciascun Dirigente, dato dalla Giunta un determinato orario di servizio, è per forza di cose atto gestionale del Dirigente e dunque atto di MICRO ORGANIZZAZIONE: mai può stabilirla la Giunta o...