I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art.7 CCNL 21.5.2018 DEVONO e non “possono” ESSERE CONTRATTATI ANNUALMENTE: ATTENZIONE A VINCOLARSI TRIENNALMENTE!
Presso ogni Ente Locale la cd contrattazione decentrata o integrativa, massimamente a seguito della...
I criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del comma 4 dell’art.7 CCNL 21.5.2018 DEVONO e non “possono” ESSERE CONTRATTATI ANNUALMENTE: ATTENZIONE A VINCOLARSI TRIENNALMENTE!
12 Aprile 2019
La prima PARTE, quella NORMATIVA, disciplina pattiziamente - nel rispetto delle materie ex ccnl / legge demandate a tale livello di contrattazione - istituti giuridici ma anche economici (valori economici puntuali).
La PARTE ECONOMICA è esattamente a ben vedere quella concernente la consistenza di una parte del (non di tutto il) FONDO ANNUALE destinato al TRATTAMENTO ACCESSORIO e dunque VARIABILE in quanto l'art. 67 del CCNL 21.5.2018 al comma 4 recita: “4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3 [comma 3 che invero così recita alla lettera “h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;”], sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”.Orbene, essendo di tutta evidenza che le norme destinate a valere tre anni vengono trattate ed approvate in una unica ed iniziale (sola) sessione negoziale, si rileva come l'art. 8 del CCNL 21.5.2018 recita:
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, p-o-s-s-o-n-o essere negoziati con cadenza annuale.
Mentre, rilevato come alcune lettere dell'art. 7 usano la locuzione “criteri generali” mentre altre lettere solo il termine “criteri” (facendo sorgere il legittimo dubbio che questi secondi siano non mere regole generali ma sostanza = % = entità esatte), il richiamato art. 7 comma 4 lett. a) individua (assoggettandoli a contrattazione decentrata), si limita a prevedere al comma 4 come oggetto di contrattazione pro PARTE NORMATIVA tra l'altro:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
Concludendo, è di tutta evidenza come il combinato disposto...