IL NUOVO ILLECITO DISCIPLINARE DELL’ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO PER RENITENZA AL GREEN PASS EX ART. 1 COMMA 6 DL 111/2021. MA RESTA ANCORA SOSPESA LA QUESTIONE DEL: SU CHI GRAVA L’ONERE DEL TAMPONE?
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario
IL NUOVO ILLECITO DISCIPLINARE DELL’ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO PER RENITENZA AL GREEN PASS EX ART. 1 COMMA 6 DL 111/2021. MA RESTA ANCORA SOSPESA LA QUESTIONE DEL: SU CHI GRAVA L’ONERE DEL TAMPONE?
a cura di Riccardo Lasca
26 Agosto 2021
IL NUOVO ILLECITO DISCIPLINARE DELL’ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO PER RENITENZA AL GREEN PASS EX ART. 1 COMMA 6 DL 111/2021.
MA RESTA ANCORA SOSPESA LA QUESTIONE DEL:
SU CHI GRAVA L’ONERE DEL TAMPONE?
E’ ormai nota agli addetti ai lavori amministrativi del Pubblico Impiego del mondo della PUBBLICA ISTRUZIONE latu sensu italiana la peculiare condizione amministrativa che impone per lavorare ai dipendenti pubblici dall’1.9.2021 l’art. 1 comma 6 del DL 111/2021, eccola per chi ancora non la avesse ben focalizzata con le dovute chiose e richiami normativi riportati:
“6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:
"ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione (((FINALITA’ PUBBLICISTICHE))), tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. (((= OVVERO:
“2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
(...)
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.”)))
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato (((DA SUBITO))) assenza ingiustificata (((CHE E’ UN GRAVISSIMO ILLECITO DISCIPLINARE PREVISTO E PUNITO DAL DLGS 165/2001: V. ART. 55QUATER CO. 1 LETT. B))) e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso (((QUESTA E’ LA SANZIONE??? MA ALLORA E’ UN NUOVO ILLECITO NON PUNIBILE CON IL LICENZIAMENTO!!! SINO A ??? SEMPLICE: SINO A CHE DURA LO STATO DI EMERGENZA))) e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.(((E NEI PRIMI 4 GIORNI ???)))
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 (A) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis (B), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. "
(A) Esattamente comma 1: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo”
(B) Esattamente : “2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni ”.
Utile è anche la lettura dei commi 8, 10 e 11:
“8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Al fine di...