IL PIAO VA INFINE PUBBLICATO SUL SITO DELLA PA CHE LO HA ADOTTATO: MA DOVE ESATTAMENTE? E QUALE SANZIONE IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE?
Suggerimenti ragionati per l’ultimo punto del dispositivo della delibera di approvazione del PIAO.
IL PIAO VA INFINE PUBBLICATO SUL SITO DELLA PA CHE LO HA ADOTTATO: MA DOVE ESATTAMENTE? E QUALE SANZIONE IN CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE?
a cura di Riccardo Lasca
29 Giugno 2022
E’ vero, vi sono alcuni Autori - pubblicisti in materia di Pubblico Impiego intendo - che piacciono subito e costantemente negli anni - e già dalla sola lettura del titolo di quasi tutti gli articoli o libri che hanno scritto/scrivono - e tra questi in questo mese voglio ricordare/annoverare, tra i miei preferiti, Maurizio Lucca che, a parte la seguente frizzante dicitura sottoposta al proprio nome e cognome sul suo blog “Libero Pensatore» (è tempo di agire)”, al link https://www.mauriziolucca.com/schema-praticabile-di-deliberazione-in-attesa-del-piao/ pone una interessante questione in data 22.06.2022 a ridosso della scadenza del 30.06.2022 ex art. 6 comma già intuibile dal titolo: “Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO”.
Perchè “(praticabile)”, ovviamente in termini di legittimità nel senso di conformità alla legge? Cosa genera incertezza sull’adempimento agli addetti ai lavori ancora a fine giugno 2022?
Per tranquillità sono andato a verificare la normazione attinente:
DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazz. Uff., 9 giugno 2021, n. 136). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 . Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. (DECRETO RECLUTAMENTO)
Art. 6 - Piano integrato di attività e organizzazione
(testo vigente da ultimo dall’1.5.2022)
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale. (6)
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata , ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo (7) .
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (8) .
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 (((NB: per gli EE.LL. in assenza di diverse disposizioni normative - posticipanti - in Gazzetta ufficiale vale tale termine!!!))) e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6 (((Comma inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, non ancora convertito in legge.))) .”
Ora, approssimandosi il 30.06.2022 e in totale assenza in Gazzetta Ufficiale (al 28.6.2022) del DPR e del DM di cui ai citati commi 5 e 6 (il DM del DFP girato in bozza sul web prevede “3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.” che allo stato per gli EE.LL. equivale dire 30.11.2022), correttamente detto franco Autore afferma:
“Ora il comma 6 bis, dell’art. 6, del DL 80/2021 nella sua linearità dispone: «In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022». La norma, del cit. art. 6, indicava l’adozione di ulteriori provvedimenti normativi che allo stato non sono ancora pubblicati, anche se i loro “schemi” hanno avuto i “passaggi” (anche parlamentari). Che fare? Una possibile soluzione (pratica, specie per gli enti al di sotto dei cinquanta dipendenti) (((ma anche per tutte le PP.AA.))), che contiene delle indicazioni operative, una volta definito il quadro normativo, può pur sempre essere promossa, anche al solo fine di adempiere un adempimento “allo stato dell’arte” ed iniziare la strada della reingegnerizzazione, affrontando il contenuto dell’art. 6 nelle sue molteplici espansioni innovative, allargando in un unico documento, una serie di documenti già adattati, normando la semplificazione.” e correttamente nello schema di delibera c’è il capoverso sferzante che rileva come “ALLO STATO ATTUALE MANCA L’ADOZIONE DEGLI ATTI CITATI AI COMMI 5 E 6 DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021.” (((il maiuscolo questa volta non è mio!))).
Un po’ più prosaico, rispetto allo stato di cose giuridiche annebbiate, è altro stimato Autore ed amico – Luigi Oliveri – che in data 28.06.2022 scrive sul suo blog (v. https://luigioliveri.blogspot.com/2022/06/pensano-di-far-adottare-il-piao-gennaio.html#more):
“Ecco, negli enti locali dove nemmeno si possono approvare i bilanci in tempi minimamente decenti, molti sono impegnati capire se il 30 giugno si debba approvare il Piao, che, sulla base di un decreto ministeriale fantasma (annunciato, ma fin qui mai approvato e atterrato in Gazzetta ufficiale), il Piao dovrebbe essere approvato 120 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci. Cioè a novembre.
E c'è chi ancora dubita della necessità di non solo rinviare il Piao, ma anche di rivederne dal fondo impostazione e finalità, magari dando un po' retta al Consiglio di stato, abilissimo, c'è da ammetterlo, a bocciarlo due volte esprimendo, però, parere favorevole.”.
Sic rebus stantibus, non senza rilevare che in effetti (oggettivamente: dato normativo vigente alla mano) il PIAO è, allo stato, veramente (inutile fare ricami!) “un mero c-o-n-t-e-n-i-t-o-r-e di altri programmi, utile solo a creare confusione,” (sempre Oliveri L. nel citato link) e quindi alla fin fine questo contenitore si può riempire, magari non ‘confusamente’ (chi scrive non comprende perché il raggruppare debba per forza creare ‘confusione’!?), chi scrive, unendosi a stimato giovane collega Funzionario di Ente Locale (Filippo), si chiede: ma poi, una volta adottato (nei termini) dove va pubblicato esattamente il PIAO? E cosa si rischia se, adottato nei termini, non viene pubblicato questo PIAO? Queste altre specifiche questioni vengono qui poste quindi dallo scrivente Autore, che si aggiunge ai due Autori critici suddetti. E vanno risolte ai sensi di legge.
In effetti a ben vedere non tutti i i piani ed i programmi confluenti in detto sicuro provvedimento-“contenitore” avevano ante PIAO una esatta loro collocazione espressa in sede ostensoria: alcuni sì, vedasi il PTPCT ex L. 190/2012 o il Piano della Performance collocati e-s-a-t-t-a-m-e-n-t-e nella Sezione web obbligatoria “Amministrazione Trasparente” ex D.Lgs. 33/2013, ciascuno in una specifica “CORSIA” e in esatto “Ripiano” ostensorio di quello che chi scrive chiama dal 2013 il “Supermercato della Trasparenza”; altri no o…..forse sì?! Altri addirittura risultavano abrogati: vedasi il PIANO DELLA FORMAZIONE CD. PROFESSIONALIZZANTE ex (ahinoi!) abrogato art. 7bis del D.Lgs. 165/2001, ma forse in via di ripristino grazie all’emanando DM del DPF secondo cui il PIAO deve anche contenere [v. art. 4 co. 1 lett. c) n. 5) ] “5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;” , formazione questa qui che nulla ha a che vedere con la FORMAZIONE intesa quale misura anticorruzione ex L. 190/2012 e PPNNA vari (l’ultimo è del 2019) da inserire specificatamente in ogni PTPCT, avente una ristretta platea di destinatari (solo gli esposti al rischio, maggiormente!) e incentrata tutta e solo nella normazione pro Anticorruzione e Trasparenza, ma le PP.AA. vivo anche d’altro nel loro quotidiano agire o no ?! Sarà forse ripristinata la FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE? Quella che tra il 2010 ed il 2019 ha subito un drastico taglio di spesa generando tanta ignoranza e mancanza di aggiornamento tra i dipendenti pubblici??? Quella poi di cui agli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL FFLL 21.5.2018 secondo il cui comma 12 del cit. art. 49-ter pare che ….:
“12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.”: viene rispettata questa norma che IMPONE DI UTILIZZARE (recte DESTINARE) l’1% suddetto per la FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE ora che i limiti di spesa non vi sono più1???
Uno sguardo alla normazione vigente afferente è sempre la prima cosa da farsi (da dare al lettore; da ricordare e da cui partire per qualunque ragionamento/riflessione):
> IN PRIMIS la norma in Gazzetta Ufficiale (art. 6 comma 4 citato DL 80/2021 convertito):
“4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo p-u-b-b-l-i-c-a-n-oil Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per (((a sua volta))) la pubblicazione (((che quindi alla fine è doppia !!!))) sul relativo portale.”
> MA VEDASI ANCHE il seguente estratto dalla bozza del DM a firma dell’ On. Prof. Renato Brunetta (((con modifiche a cura dello scrivente))) ancora assente dalla Gazzetta Ufficiale:
Articolo 7
(Redazione ((( [recte: “Adozione e pubblicazione] ))) del Piano integrato di attività e organizzazione)