LA DONAZIONE SANGUE: QUID IURIS PRESSO GLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI POST CCNL 21.5.2018?
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati...
LA DONAZIONE SANGUE: QUID IURIS PRESSO GLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI POST CCNL 21.5.2018?
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.
20 Novembre 2019
00 – Prima l’A,B,C delle presenze/assenze.
Giunge allo scrivente da parte di alcuni addetti ai lavori l’invito ad esaminare l’istituto di assenza dal lavoro in epigrafe post CCNL 21.5.2018. Lo faccio molto volentieri, ma prima di passare all’esame diretto dell’istituto, partendo come sempre dalla normazione vigente, serve una doverosa premessa teorica che dà basi teorico-giuridiche indispensabili, spesso non del tutto chiare massimamente (ma non solo!) a quanti sono alle prime armi sul fronte della trincea della “Gestione giuridica ed economica del personale” presente in ogni PA italiana. Qui il focus concerne gli Enti Locali in senso lato.
Come ben sanno gli addetti ai lavori del Settore Personale le assenze (giornaliere od orarie) dal lavoro si distinguono in due grandi categorie a seconda di come la fonte normativa (legislativa o negoziale=CCNL e a volte anche il CCAL: v. le pause da lavoro al videoterminale ex D.Lgs. 81/2008) espressamente le configura ed esattamente in:
a) DIRITTO DI ASSENTARSI DA LAVORO o meglio, atteso che il loro inizio non sempre si ha a ‘lavoro iniziato’, DIRITTO DI NON LAVORARE nonostante ordinariamente si dovrebbe lavorare: insomma un’eccezione-diritto soggettivo alla regola di dover lavorare (presenza al lavoro);
b) INTERESSE LEGITTIMO DI NATURA PRIVATISTICA A NON LAVORARE: insomma un’eccezione-interesse alla regola di dover lavorare (presenza al lavoro);
E’ chiaro che se nel lasso (arco) temporale in cui il lavoratore subordinato HA DIRITTO / HA INTERESSE di fare altro, la prestazione lavorativa non è dovuta alla PA datoriale (si pensi al sabato per chi ha orario di lavoro del tipo 5/7 dal lunedì al venerdì o alla giornata di riposo settimanale, non è detto che sia sempre la ‘domenica’ di calendario: si pensi ai turnisti con giornata di riposo settimanale fluttuante), in tutto o in parte, non ha senso alcuno parlare di questi istituti.
E’ altrettanto chiaro che il dipendente pubblico italiano ha una allocazione del debito orario lavorativo [certo (=sicuramente dovuto)] di tipo rigido e non di tipo libero nelle 24h (ad eccezione dell’istituto/del periodo temporarale della reperibilità!): cioè la/e frazione/i temporali (si pensi all’orario spezzato) in cui la prestazione lavorativa giornaliera cade non è/sono randoom = casuali (alla bisogna del datore di lavoro) ma predeterminate rigidamente a monte - previa fissazione da parte dell’organo politico del cd ORARIO DI SERVIZIO, anche 7/7, della singola struttura/servizio) – dal Dirigente con una ARTICOLAZIONE SETTIMANALE SU BASE GIORNALIERA del tipo 4/7, 5/7, 6/7 e mai 7/7 ostandovi l’art. 36 Cost., con esatta fissazione nell’arco delle 24h della collocazione matematica del debito orario (con o senza flessibilità; talvolta anche con orari settimanali/mensili cd. multiperiodali). Nonostante si tratti di un ‘interesse’ eventuali dinieghi si discutono comunque davanti al Giudice (civile) del Lavoro, in quanto ‘di natura privatistica’.
Insomma nessun dipendente pubblico lavora ‘a giornata’ !!! Ma lavora, per/in ciascun giorno lavorativo predeterminato (anch’esso!) un parimenti pre-determinato numero di ore/minuti (si pensi alla formula 7h12’ per 5/7) allocate in modo esatto nelle 24 ore di un dato giorno o talvolta a cavallo tra due giornate (possibile: v. turnisti notturni) !!!
Usualmente nel primo caso [lett. a)] il lavoratore non ‘chiede’ nulla al datore di lavoro ma semplicemente quanto diligentemente - secondo i canoni della correttezza e della buona fede nell’esecuzione (o non esecuzione) del contratto di lavoro subordinato - C-O-M-U-N-I-C-A e se lo fa nei termini dovuti il datore di lavoro NON AUTORIZZA NULLA ma semplicemente ne prende atto, prende atto dell’esercizio di un diritto soggettivo che non può sindacare/impedire, quindi semmai APPONE UN VISTO; se la comunicazione della futura assenza è extra legem/ccnl allora si può eccezionalmente dire in tal caso che il Dirigente autorizza ma non autorizza l’assenza bensì autorizza la deroga al rispetto del termine di preavviso. Mentre nel secondo caso [lett. b)] il dipendente avanza una vera e propria ISTANZA al soggetto datoriale e, magari rispettando anche qui i termini di preavviso stabiliti da legge/ccbl o da Regolamentazione interna datoriale (unilaterale), non si può assentare se non previa AUTORIZZAZIONE espressa dal datore di lavoro.
Quanti elaborano software di gestione delle presenze/assenze cortesemente si adeguino alle regole del diritto (e della logica) che vengono prima dell’informatica e della matematica: grazie! Anche la ancora ‘girante’ modulistica cartacea deve essere adeguata a siffatta terminologia rigorosamente giuridica: non è una mera questione letteraria[1].
01 – Esame della normazione vigente in materia di donazione sangue ed emoderivati.
Fatte le premesse, imprescindibili, in punto di diritto di cui sopra, passiamo al bene ‘SANGUE’ o meglio all’atto che lo precede: LA SUA DONAZIONE!
La materia in esame è molto/troppo importante per essere lasciata i vari CCCCNNL e naturalmente è normata nel comparto delle Funzioni Locali (come negli altri comparti) fondamentalmente non dal CCNL bensì quasi unicamente dalla legge, fonte normativa ordinariamente superiore al CCNL: lo dice l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001! Qualunque norma di CCNL o interna aziendale che dovesse andare contro la legge è semplicemente ‘nulla’, lo dice sempre l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001.
Nel caso di specie abbiamo un legge scritta non benissimo ed un Decreto Ministeriale: vediamoli nelle parti che qui interessano. Poi il CCNL 21.5.2018 dice qualcosina sulle modalità di fruizione, ma nulla di più quanto alla sostanza = diritto!
L. 13-7-1967 n. 584
Articolo 1
I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per ***l'intera giornata*** (((***???orrenda espressione!!!))) in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 4 maggio 1990, n. 107. Ante era
Art. 1.
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno del salasso.
(2) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Articolo 2
Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente, compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie al quale è iscritto il donatore, anche in deroga alle vigenti norme che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per durata e ammontare (1).
(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.
Il DM 8.4.1968 stabilisce
Art. 1
É fissato in 250 grammi il limite quantitativo minimo che la donazione di sangue, ai fini degli articoli 1 e 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, deve raggiungere per il diritto alla giornata di riposo e alla relativa retribuzione in favore dei lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue per trasfusione diretta o indiretta o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso...