LA REGOLA DELLA INCONFERIBILITA’ DI UN INCARICO PER PRECEDENTE CONDANNA ERARIALE ANCHE PER MERA COLPA GRAVE E’ VIZIATA DA INCOSTITUZIONALITA’: IL PARLAMENTO SI E’ GIA’ PRONUNCIATO ESPRESSAMENTE NEL D.LGS. 124/2015.
Anche l’ANAC lo rileva, ma non valorizza tale dettaglio quando invita il Parlamento a normare.
LA REGOLA DELLA INCONFERIBILITA’ DI UN INCARICO PER PRECEDENTE CONDANNA ERARIALE ANCHE PER MERA COLPA GRAVE E’ VIZIATA DA INCOSTITUZIONALITA’: IL PARLAMENTO SI E’ GIA’ PRONUNCIATO ESPRESSAMENTE NEL D.LGS. 124/2015.
Anche l’ANAC lo rileva, ma non valorizza tale dettaglio quando invita il Parlamento a normare.
03 Febbraio 2020
Con l’approvazione della delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019, recante: “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001” l’Anac ha ritenuto opportuno di fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti assimilati “indicazioni di carattere generale in merito alla gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, anche alla luce di precedenti pronunciamenti dell’Autorità su fattispecie analoghe;”, ravvisandone la “necessità”.
Di che si tratta? Innanzitutto delle seguenti disposizioni TASSATIVE non suscettibili, ad opera delle PA né ad opera dell’ANAC di estensione analogica vietandolo l’art. 14 delle Preleggi, trattandosi di regole eccezionali, cioè che fanno eccezione alla regola generale per cui tutti dovrebbero potenzialmente essere incaricabili: trattasi evidentemente di norme volte a ridurre nei confronti di taluni soggetti alcuni interessi legittimi a tutela del superiore interesse pubblico ad avere una PA operante in modo potenzialmente corretto e neutro cioè scevro da condizionamenti che ne possano pregiudicare l’imparzialità, la trasparenza (nitidezza) e buon nome della PA procedente.
Articolo 35 bis
(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) (1)
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati (((= INCARDINATI = NOMINATI A CAPO DI ...))), anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
Articolo 3
Inconferibilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (((cd. INCONFERIBILITA’))):
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.
Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di 5 anni.
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.
Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.
Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (((v. art. 19 comma 10 del D.Lgs. 165/2001 al netto di ‘vigilanza e controllo’ : “10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.”))). E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo.
Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilita' dell'incarico.(((in modo RETRIBUITO, pare !)))
5. La situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, (((ad un))) ente pubblico o (((ad un))) ente di diritto privato in controllo pubblico cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico (((UBI VOLUIT ...DIXIT: non così al comma 4 per il dipendente pubblico!!!!))). In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e' equiparata alla sentenza di condanna.”
Orbene, gli addetti ai lavori non mancheranno di leggere ed applicare attentamente tutti i pargarfi in cui si articola detta recente deliberazione Anac il cui solo Sommario è davvero stimolante (la lettura!):
“Sommario
1. Quadro normativo di riferimento
2. Rapporti tra l’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e l’art. 35 bis d.lgs. 165/2001
3. Natura giuridica delle previsioni contenute nell’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e nell’art. 35
bis d.lgs. n. 165/2001
4. Retroattività delle fattispecie di inconferibilità conseguenti a condanna penale
5. Sospensione condizionale della pena ex art. 166 c.p.
6. Applicabilità della fattispecie di inconferibilità conseguenti a condanna penale alle
ipotesi di reato tentato
7. Decreto penale di condanna
8. Applicazione del periodo di inconferibilità: individuazione del dies a quo
9. Applicabilità della disciplina di cui all’art. 3 d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi
dirigenziali svolti nell’ambito degli enti del servizio sanitario non...